Gli art. 2575-2583 del codice civile, oggetto della trattazione, sono commentati non solo in relazione alle più specifiche norme contenute nella l. 22 aprile 1941, n. 633, e succ. mod., sul diritto di autore e sui diritti connessi – cui l’art. 2583 rinvia espressamente – ma con riferimento alle più aggiornate esperienze comparate, nonché ai principi internazionali e comunitari in materia (dalle numerose direttive di armonizzazione, attuate nella legislazione interna dal 1992 in poi, alle Convenzioni di Berna e di Roma, fino all’Accordo TRIPs e ai due Trattati OMPI del dicembre 1996). In quest’ambito sono esaminati sia le opere dell’ingegno in senso proprio, sia i materiali o le prestazioni che costituiscono oggetto di diritti connessi o sui generis, già embrionalmente richiamati dagli art. 2578 e 2579, ma sempre più amplificati nell’odierna disciplina della proprietà intellettuale, quali, da ultimi, i "diritti audiovisivi sportivi" (d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9). Il commento prende inoltre in considerazione i titolari dei diritti e gli utilizzatori, i contratti, le sanzioni e le tecniche di tutela giuridica o tramite digital rights management, alla luce di un doveroso bilanciamento fra interessi all’utilizzazione esclusiva ed interessi collettivi alla disseminazione culturale, emerso ancor più recentemente con l'introduzione dell’art. 70, comma 1 bis, nella menzionata legge sul diritto di autore, ad opera della l. n. 2/2008, recante "disposizioni concernenti la Società Italiana Autori ed Editori" ma istitutivo di un’eccezione ai diritti esclusivi per riproduzioni su internet a fini didattici o di ricerca anche per opere artistiche o musicali, ovvero con la sentenza della Corte di Giustizia, 29 gennaio 2008, C-275/06 sul controverso rapporto tra enforcement e privacy. Il lavoro comporta altresì lo sforzo interdisciplinare d’interpretare le norme a tutela delle opere artistiche o letterarie alla luce dei sottostanti criteri ermeneutici nelle teorie artistiche e letterarie: p.es. verificandosi se la nozione di “copia” o di “riproduzione” ovvero di “opera derivata”, impiegata in ambito giuridico a prescindere dalle sottostanti categorie estetiche, possa sempre risultare tale alla luce delle teorie sugli “stimoli percettivi equivalenti” o sulle “traduzioni intersemiotiche”; o, ancora, cosa possa essere tutelato in un’opera d’arte “concettuale”, stante il divieto di protezione giuridica su concetti ed idee in sé nel diritto di autore.
Musso A. (2008). Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. BOLOGNA - ROMA : Zanichelli Editore - Il Foro Italiano.
Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
MUSSO, ALBERTO
2008
Abstract
Gli art. 2575-2583 del codice civile, oggetto della trattazione, sono commentati non solo in relazione alle più specifiche norme contenute nella l. 22 aprile 1941, n. 633, e succ. mod., sul diritto di autore e sui diritti connessi – cui l’art. 2583 rinvia espressamente – ma con riferimento alle più aggiornate esperienze comparate, nonché ai principi internazionali e comunitari in materia (dalle numerose direttive di armonizzazione, attuate nella legislazione interna dal 1992 in poi, alle Convenzioni di Berna e di Roma, fino all’Accordo TRIPs e ai due Trattati OMPI del dicembre 1996). In quest’ambito sono esaminati sia le opere dell’ingegno in senso proprio, sia i materiali o le prestazioni che costituiscono oggetto di diritti connessi o sui generis, già embrionalmente richiamati dagli art. 2578 e 2579, ma sempre più amplificati nell’odierna disciplina della proprietà intellettuale, quali, da ultimi, i "diritti audiovisivi sportivi" (d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9). Il commento prende inoltre in considerazione i titolari dei diritti e gli utilizzatori, i contratti, le sanzioni e le tecniche di tutela giuridica o tramite digital rights management, alla luce di un doveroso bilanciamento fra interessi all’utilizzazione esclusiva ed interessi collettivi alla disseminazione culturale, emerso ancor più recentemente con l'introduzione dell’art. 70, comma 1 bis, nella menzionata legge sul diritto di autore, ad opera della l. n. 2/2008, recante "disposizioni concernenti la Società Italiana Autori ed Editori" ma istitutivo di un’eccezione ai diritti esclusivi per riproduzioni su internet a fini didattici o di ricerca anche per opere artistiche o musicali, ovvero con la sentenza della Corte di Giustizia, 29 gennaio 2008, C-275/06 sul controverso rapporto tra enforcement e privacy. Il lavoro comporta altresì lo sforzo interdisciplinare d’interpretare le norme a tutela delle opere artistiche o letterarie alla luce dei sottostanti criteri ermeneutici nelle teorie artistiche e letterarie: p.es. verificandosi se la nozione di “copia” o di “riproduzione” ovvero di “opera derivata”, impiegata in ambito giuridico a prescindere dalle sottostanti categorie estetiche, possa sempre risultare tale alla luce delle teorie sugli “stimoli percettivi equivalenti” o sulle “traduzioni intersemiotiche”; o, ancora, cosa possa essere tutelato in un’opera d’arte “concettuale”, stante il divieto di protezione giuridica su concetti ed idee in sé nel diritto di autore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.