Il contributo illustra le riflessioni critiche dell'autore sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali, che si presenta come ancipite. La disciplina, trovando fondamento normativo nell'art. 82 del Reg. (UE) n. 679/2016, presenta norme di diritto privato europeo destinate a regolare in maniera uniforme le fattispecie di responsabilità in tutti gli Stati membri dell'UE; tuttavia, il lacunoso testo normativo, sul punto, esige un'attenta operazione ermeneutica di rimando a categorie ed istituti domestici, al fine di integrare la (non esauriente) disciplina eurounitaria. Inoltre, la previsione di specifici obblighi normativi "di protezione" dei dati personali in capo al titolare e al responsabile del trattamento pone il problema se possa o meno essere utilmente invocata la discussa costruzione giuridica delle "obbligazioni con effetti protettivi nei confronti di terzi" e quella delle c.d. "obbligazioni ex lege" e in che termini. Su tali temi e su quello relativo alla prova liberatoria della non imputabilità in alcun modo dell'evento dannoso (richiamata nell'art. 82 GDPR sopra citato) l'autore poggia le sue considerazioni, per chiarire non solo la natura della responsabilità in questione, ma anche le implicazioni che da detta qualificazione discendono sul piano teorico ed applicativo.
Fabio Bravo (2019). Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali. Milano : Cedam-Wolters Kluwer.
Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali
Fabio Bravo
2019
Abstract
Il contributo illustra le riflessioni critiche dell'autore sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali, che si presenta come ancipite. La disciplina, trovando fondamento normativo nell'art. 82 del Reg. (UE) n. 679/2016, presenta norme di diritto privato europeo destinate a regolare in maniera uniforme le fattispecie di responsabilità in tutti gli Stati membri dell'UE; tuttavia, il lacunoso testo normativo, sul punto, esige un'attenta operazione ermeneutica di rimando a categorie ed istituti domestici, al fine di integrare la (non esauriente) disciplina eurounitaria. Inoltre, la previsione di specifici obblighi normativi "di protezione" dei dati personali in capo al titolare e al responsabile del trattamento pone il problema se possa o meno essere utilmente invocata la discussa costruzione giuridica delle "obbligazioni con effetti protettivi nei confronti di terzi" e quella delle c.d. "obbligazioni ex lege" e in che termini. Su tali temi e su quello relativo alla prova liberatoria della non imputabilità in alcun modo dell'evento dannoso (richiamata nell'art. 82 GDPR sopra citato) l'autore poggia le sue considerazioni, per chiarire non solo la natura della responsabilità in questione, ma anche le implicazioni che da detta qualificazione discendono sul piano teorico ed applicativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.