La legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Gelli-Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, introduce una riforma profonda nella disciplina del rischio connesso a illeciti sanitari. Viene, difatti, profondamente sviluppato il rapporto tra responsabilità sanitaria e imprese assicuratrici, secondo una disciplina ampia e fortemente rivoluzionaria. A tale rapporto vengono dedicati gli articoli dal 10 al 14 della legge, disciplinando il complesso rapporto tra Stato, SSN, Aziende sanitarie, Imprese assicuratrici e pazienti. Al di là delle valutazioni in merito al rilievo che tale normativa assume inevitabilmente per il mercato assicurativo ed al beneficio ricavato dalle compagnie di assicurazione a fronte dell’obbligo assicurativo introdotto, si tratta di una disciplina che tutela, da un lato, i pazienti danneggiati dalla carenza di liquidità della struttura danneggiante, nonché, dall’altro lato, le aziende sanitarie (e indirettamente il servizio sanitario) da conseguenze gravi per la stabilità economica rispetto ad onerose istanze risarcitorie, e gli operatori sanitari ivi operanti. La recente riforma Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria intende bilanciare le esigenze di tutela degli operatori sanitari, rispetto ad una sovraesposizione di iniziative giudiziarie, con la imprescindibile garanzia del diritto al risarcimento a favore dei danneggiati da un errore sanitario. Inoltre, la disciplina senz’altro costituisce una risposta alla prolungata assenza delle imprese assicuratrici nel mercato della sanità, che aveva imposto un diffuso utilizzo dello strumento dell’autoassicurazione da parte delle aziende sanitarie, strumento che rappresenta potenzialmente una bomba a orologeria per il sistema sanitario stesso. La nuova normativa nel suo complesso e specialmente in merito ai profili assicurativi ha stimolato e sollecitato un acceso dibattito, del quale sono evidenti espressioni i verbali delle sedute parlamentari n. 740 di lunedì 13 febbraio 2017 e n. 750 di martedì 28 febbraio 2017, nonché il verbale della seduta di giovedì 19 gennaio 2017 della XII commissione permanente, nei quali non sono mancati toni accesi da parte dei parlamentari intervenuti.
Federico Laus (2019). L’assicurazione nella nuova responsabilità sanitaria. Bologna : Bononia University Press.
L’assicurazione nella nuova responsabilità sanitaria
Federico Laus
2019
Abstract
La legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Gelli-Bianco, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, introduce una riforma profonda nella disciplina del rischio connesso a illeciti sanitari. Viene, difatti, profondamente sviluppato il rapporto tra responsabilità sanitaria e imprese assicuratrici, secondo una disciplina ampia e fortemente rivoluzionaria. A tale rapporto vengono dedicati gli articoli dal 10 al 14 della legge, disciplinando il complesso rapporto tra Stato, SSN, Aziende sanitarie, Imprese assicuratrici e pazienti. Al di là delle valutazioni in merito al rilievo che tale normativa assume inevitabilmente per il mercato assicurativo ed al beneficio ricavato dalle compagnie di assicurazione a fronte dell’obbligo assicurativo introdotto, si tratta di una disciplina che tutela, da un lato, i pazienti danneggiati dalla carenza di liquidità della struttura danneggiante, nonché, dall’altro lato, le aziende sanitarie (e indirettamente il servizio sanitario) da conseguenze gravi per la stabilità economica rispetto ad onerose istanze risarcitorie, e gli operatori sanitari ivi operanti. La recente riforma Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria intende bilanciare le esigenze di tutela degli operatori sanitari, rispetto ad una sovraesposizione di iniziative giudiziarie, con la imprescindibile garanzia del diritto al risarcimento a favore dei danneggiati da un errore sanitario. Inoltre, la disciplina senz’altro costituisce una risposta alla prolungata assenza delle imprese assicuratrici nel mercato della sanità, che aveva imposto un diffuso utilizzo dello strumento dell’autoassicurazione da parte delle aziende sanitarie, strumento che rappresenta potenzialmente una bomba a orologeria per il sistema sanitario stesso. La nuova normativa nel suo complesso e specialmente in merito ai profili assicurativi ha stimolato e sollecitato un acceso dibattito, del quale sono evidenti espressioni i verbali delle sedute parlamentari n. 740 di lunedì 13 febbraio 2017 e n. 750 di martedì 28 febbraio 2017, nonché il verbale della seduta di giovedì 19 gennaio 2017 della XII commissione permanente, nei quali non sono mancati toni accesi da parte dei parlamentari intervenuti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.