Lo scritto analizza la sentenza della Corte di giustizia nel caso M.A.S. e M.B., come esempio di dialogo fruttuoso tra giudici costituzionali e Corte di giustizia dell’UE, nonostante la diversità di “linguaggi costituzionali”. Il capitolo mette in luce, innanzitutto, la non rilevanza ai fini della soluzione della questione, della clausola di tutela delle identità nazionali di cui all’art. 4(2) TUE, sulla scorta di un’interpretazione sistematica della stessa alla luce dei principi di attribuzione, di uguaglianza degli Stati davanti alla legge e di leale cooperazione e delle norme (artt. 6 e 2 TUE) che tutelano i diritti fondamentali e affermano i valori dell’UE. Lo scritto sostiene inoltre la scelta della Corte di non richiamare le tradizioni costituzionali comuni di cui all’art. 52(4) della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, la cui ricognizione spetta alla sola Corte di giustizia sulla base di un’indagine valoriale e non meramente comparativa. Il capitolo ricostruisce infine le ragioni del diverso approccio adottato dalla Corte nella sentenza in esame rispetto a quella nella causa Melloni, individuate nell’assenza di armonizzazione degli standard minimi di tutela, che giustifica il bilanciamento operato dalla Corte in M.A.S e M.B. tra art. 325 TFUE e art. 49 Carta, in armonia con le tradizioni costituzionali comuni e gli standard costituzionali di tutela.

M.A.S. e M.B. e la torre di Babele: alla fine le Corti si comprendono... pur parlando lingue diverse

L. S. Rossi
2018

Abstract

Lo scritto analizza la sentenza della Corte di giustizia nel caso M.A.S. e M.B., come esempio di dialogo fruttuoso tra giudici costituzionali e Corte di giustizia dell’UE, nonostante la diversità di “linguaggi costituzionali”. Il capitolo mette in luce, innanzitutto, la non rilevanza ai fini della soluzione della questione, della clausola di tutela delle identità nazionali di cui all’art. 4(2) TUE, sulla scorta di un’interpretazione sistematica della stessa alla luce dei principi di attribuzione, di uguaglianza degli Stati davanti alla legge e di leale cooperazione e delle norme (artt. 6 e 2 TUE) che tutelano i diritti fondamentali e affermano i valori dell’UE. Lo scritto sostiene inoltre la scelta della Corte di non richiamare le tradizioni costituzionali comuni di cui all’art. 52(4) della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, la cui ricognizione spetta alla sola Corte di giustizia sulla base di un’indagine valoriale e non meramente comparativa. Il capitolo ricostruisce infine le ragioni del diverso approccio adottato dalla Corte nella sentenza in esame rispetto a quella nella causa Melloni, individuate nell’assenza di armonizzazione degli standard minimi di tutela, che giustifica il bilanciamento operato dalla Corte in M.A.S e M.B. tra art. 325 TFUE e art. 49 Carta, in armonia con le tradizioni costituzionali comuni e gli standard costituzionali di tutela.
2018
Primato del diritto dell'Unione europea e controlimiti alla prova della "saga Taricco"
153
167
L.S. Rossi
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