Nell'ambito del commento al D.L. Sicurezza, oggetto del presente lavoro e' l'analisi dell'art.11 sulle Unita' Dublino, che completa il quadro normativo che, in tempi recenti, era stato innovato prevedendo -presso le Prefetture-Uffici del Governo- delle articolazioni territoriali di autorità competenti a pronunciarsi sulla procedura di protezione internazionale. Con la disposizione in commento, infatti, si prevede l’attivazione di sezioni territoriali della cd. Unità Dublino, chiamata a decidere sulla competenza dello Stato italiano in merito alle richieste di protezione internazionale presentate da cittadini di Stati terzi, una volta giunti sul territorio nazionale. Tale disposizione prevede che sul territorio nazionale siano individuate al massimo tre prefetture ove istituire tali sezioni territoriali, che non comporteranno un aumento della dotazione finanziaria e di risorse, siano esse umane o di natura economica. La seconda parte della norma, invece, al comma 2, aggiorna la disposizione esistenza rispetto all’individuazione del soggetto competente a decidere nel caso di impugnazione dei provvedimenti adottati da tali unità delocalizzate, nell’esercizio della loro funzione.
Marco Borraccetti (2019). Le modifiche all'Unita' Dublino tra territorialità e giurisdizione.. Firenze : Pacini Editore srl.
Le modifiche all'Unita' Dublino tra territorialità e giurisdizione.
Marco Borraccetti
2019
Abstract
Nell'ambito del commento al D.L. Sicurezza, oggetto del presente lavoro e' l'analisi dell'art.11 sulle Unita' Dublino, che completa il quadro normativo che, in tempi recenti, era stato innovato prevedendo -presso le Prefetture-Uffici del Governo- delle articolazioni territoriali di autorità competenti a pronunciarsi sulla procedura di protezione internazionale. Con la disposizione in commento, infatti, si prevede l’attivazione di sezioni territoriali della cd. Unità Dublino, chiamata a decidere sulla competenza dello Stato italiano in merito alle richieste di protezione internazionale presentate da cittadini di Stati terzi, una volta giunti sul territorio nazionale. Tale disposizione prevede che sul territorio nazionale siano individuate al massimo tre prefetture ove istituire tali sezioni territoriali, che non comporteranno un aumento della dotazione finanziaria e di risorse, siano esse umane o di natura economica. La seconda parte della norma, invece, al comma 2, aggiorna la disposizione esistenza rispetto all’individuazione del soggetto competente a decidere nel caso di impugnazione dei provvedimenti adottati da tali unità delocalizzate, nell’esercizio della loro funzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.