L’articolo sottopone a critica l’estensione dell’espressione “costituzione democratica”, sia da parte dei costituenti, sia da parte della dottrina. Dopo aver affrontato il problema di chi sia competente a definire, rileva come la qualificazione “democratica” sia attribuita, nel formante normativo, a enti cui la dottrina occidentale non riconosce le caratteristiche pertinenti (divisione dei poteri, rispetto dei diritti). D’altro canto, la medesima dottrina non esita ad ascrivere alla stessa classe (“costituzioni democratiche”) anche ordinamenti che discriminano gli stranieri, non riconoscono piena libertà alla competizione politica e le cui costituzioni o revisioni del c.d. nucleo duro sono imposte da fuori e non sono espressione della sovranità popolare. Al contempo, la stessa dottrina dubita della “democraticità” di recenti costituzioni le quali accentuano i profili societari e culturali in luogo dell’individuo, o pongono la natura quale principale soggetto di diritto. L’a. propone quindi di utilizzare ulteriori elementi al fine di definire “democratica” una costituzione, utilizzando logiche classificatorie deboli.

Costituzioni e democrazia: definizioni e classificazioni nel costituzionalismo contemporaneo, in Aa.Vv., Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione

Lucio Pegoraro
2015

Abstract

L’articolo sottopone a critica l’estensione dell’espressione “costituzione democratica”, sia da parte dei costituenti, sia da parte della dottrina. Dopo aver affrontato il problema di chi sia competente a definire, rileva come la qualificazione “democratica” sia attribuita, nel formante normativo, a enti cui la dottrina occidentale non riconosce le caratteristiche pertinenti (divisione dei poteri, rispetto dei diritti). D’altro canto, la medesima dottrina non esita ad ascrivere alla stessa classe (“costituzioni democratiche”) anche ordinamenti che discriminano gli stranieri, non riconoscono piena libertà alla competizione politica e le cui costituzioni o revisioni del c.d. nucleo duro sono imposte da fuori e non sono espressione della sovranità popolare. Al contempo, la stessa dottrina dubita della “democraticità” di recenti costituzioni le quali accentuano i profili societari e culturali in luogo dell’individuo, o pongono la natura quale principale soggetto di diritto. L’a. propone quindi di utilizzare ulteriori elementi al fine di definire “democratica” una costituzione, utilizzando logiche classificatorie deboli.
2015
Derechos humanos, igualdad, y equidad de género. Homenage a la Ministra Olga Sánchez Cordero
185
220
Lucio Pegoraro
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