La s.r.l. “Il Tuo Viaggio” aveva investito notevoli risorse nel progetto di un collegamento marittimo tra Italia e Marocco. Fallita la realizzazione di tale progetto, a causa dell’ostilità delle autorità marocchine, la società “Il Tuo Viaggio” fa ricorso al TAR Lazio contro il governo italiano per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti, poiché essi, ad avviso dell’impresa attrice, sarebbero imputabili al mancato intervento in protezione diplomatica delle autorità italiane presso quelle marocchine. In particolare, la condotta pregiudizievole dello Stato italiano sarebbe consistita: a) nel non aver posto in essere azioni sufficienti per dare effettiva e completa attuazione alla legge n. 433/1985, con la quale si è proceduto alla ratifica dell’accordo tra Italia e Regno del Marocco in materia di marina mercantile firmato a Rabat il 15 aprile 1982; b) nel non aver preteso dallo Stato marocchino il rispetto del principio di reciprocità, sancito da detto accordo, omettendo di attivarsi per far cessare l’attività di boicottaggio delle autorità nordafricane avvalendosi anche delle misure previste dalla legge n. 69/1987, relative alla difesa della marina mercantile italiana; e, infine, c) nel non aver convocato la Commissione mista italo-marocchina per risolvere le difficoltà sorte tra la società “Il Tuo Viaggio” e le autorità di Rabat in merito al progetto di collegamento marittimo con l’Italia. A seguito del rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio, la s.r.l. “Il Tuo Viaggio” si appella al Consiglio di Stato, il quale, però, conferma la decisione raggiunta nel primo grado di giudizio. Ribadito che uno Stato il quale non rispetti le norme sul trattamento degli stranieri compie un illecito internazionale nei confronti dello Stato di cittadinanza, e che quest’ultimo Stato può esercitare la protezione diplomatica, ossia assumere la difesa del proprio cittadino sul piano internazionale, adottando le contromisure necessarie al fine di far cessare la violazione, il Consiglio di Stato, però, afferma anche che, in base al diritto interno, lo Stato di cittadinanza non è obbligato, nei confronti del cittadino che la invoca, ad esercitare la protezione diplomatica contro uno Stato estero. Questo perché, sostengono i giudici amministrativi, gli atti compiuti da uno Stato nel regolamento delle relazioni internazionali sono da considerarsi come atti “politici,” dunque non sottoponibili al sindacato della giurisdizione nazionale, sia ordinaria che amministrativa. Da ciò consegue che si deve escludere che il cittadino possa pretendere il risarcimento del danno derivante dal mancato esercizio della protezione diplomatica. Inoltre, osserva il Consiglio di Stato, la protezione diplomatica è subordinata, in base al diritto internazionale, al previo esaurimento dei ricorsi interni: finché tali rimedi esistono, e quindi lo Stato terzo ha la possibilità di eliminare l'azione illecita o di fornire allo straniero leso una adeguata protezione e riparazione, le norme sul trattamento dello straniero non possono ritenersi violate. Il mancato esaurimento dei ricorsi interni si sarebbe verificato nella controversia in oggetto, poiché l’impresa “Il Tuo Viaggio” non risulta aver avviato alcuna azione giudiziaria dinanzi alla magistratura marocchina per far sanzionare la condotta discriminatoria delle autorità di Rabat.

Consiglio di Stato (sez. VI), sentenza del 24 dicembre 2009 n. 8719 (Il Tuo Viaggio s.r.l. c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Ministero degli Affari esteri)

Elisa Baroncini
2018

Abstract

La s.r.l. “Il Tuo Viaggio” aveva investito notevoli risorse nel progetto di un collegamento marittimo tra Italia e Marocco. Fallita la realizzazione di tale progetto, a causa dell’ostilità delle autorità marocchine, la società “Il Tuo Viaggio” fa ricorso al TAR Lazio contro il governo italiano per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti, poiché essi, ad avviso dell’impresa attrice, sarebbero imputabili al mancato intervento in protezione diplomatica delle autorità italiane presso quelle marocchine. In particolare, la condotta pregiudizievole dello Stato italiano sarebbe consistita: a) nel non aver posto in essere azioni sufficienti per dare effettiva e completa attuazione alla legge n. 433/1985, con la quale si è proceduto alla ratifica dell’accordo tra Italia e Regno del Marocco in materia di marina mercantile firmato a Rabat il 15 aprile 1982; b) nel non aver preteso dallo Stato marocchino il rispetto del principio di reciprocità, sancito da detto accordo, omettendo di attivarsi per far cessare l’attività di boicottaggio delle autorità nordafricane avvalendosi anche delle misure previste dalla legge n. 69/1987, relative alla difesa della marina mercantile italiana; e, infine, c) nel non aver convocato la Commissione mista italo-marocchina per risolvere le difficoltà sorte tra la società “Il Tuo Viaggio” e le autorità di Rabat in merito al progetto di collegamento marittimo con l’Italia. A seguito del rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio, la s.r.l. “Il Tuo Viaggio” si appella al Consiglio di Stato, il quale, però, conferma la decisione raggiunta nel primo grado di giudizio. Ribadito che uno Stato il quale non rispetti le norme sul trattamento degli stranieri compie un illecito internazionale nei confronti dello Stato di cittadinanza, e che quest’ultimo Stato può esercitare la protezione diplomatica, ossia assumere la difesa del proprio cittadino sul piano internazionale, adottando le contromisure necessarie al fine di far cessare la violazione, il Consiglio di Stato, però, afferma anche che, in base al diritto interno, lo Stato di cittadinanza non è obbligato, nei confronti del cittadino che la invoca, ad esercitare la protezione diplomatica contro uno Stato estero. Questo perché, sostengono i giudici amministrativi, gli atti compiuti da uno Stato nel regolamento delle relazioni internazionali sono da considerarsi come atti “politici,” dunque non sottoponibili al sindacato della giurisdizione nazionale, sia ordinaria che amministrativa. Da ciò consegue che si deve escludere che il cittadino possa pretendere il risarcimento del danno derivante dal mancato esercizio della protezione diplomatica. Inoltre, osserva il Consiglio di Stato, la protezione diplomatica è subordinata, in base al diritto internazionale, al previo esaurimento dei ricorsi interni: finché tali rimedi esistono, e quindi lo Stato terzo ha la possibilità di eliminare l'azione illecita o di fornire allo straniero leso una adeguata protezione e riparazione, le norme sul trattamento dello straniero non possono ritenersi violate. Il mancato esaurimento dei ricorsi interni si sarebbe verificato nella controversia in oggetto, poiché l’impresa “Il Tuo Viaggio” non risulta aver avviato alcuna azione giudiziaria dinanzi alla magistratura marocchina per far sanzionare la condotta discriminatoria delle autorità di Rabat.
2018
Il diritto internazionale come strumento di risoluzione delle controversie - casi scelti
237
239
Elisa Baroncini
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/633144
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