Nel giugno 2001, l’Avvocato Luca Borri aveva acquistato titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina (denominati global bonds) con scadenza aprile 2008 per un valore complessivo di Euro 180.000 e aventi un tasso di interesse annuo pari all’8,125%. A seguito della grave crisi economica e finanziaria che subito dopo colpì il Paese sudamericano, Borri chiedeva al giudice di pace di Firenze, ed otteneva, nel luglio del 2002, decreti ingiuntivi di pagamento contro l’Argentina in applicazione del principio della decadenza dal beneficio del termine, contemplato nel codice civile italiano proprio per far fronte a situazioni in cui il debitore del prestito obbligazionario versi in un conclamato stato di insolvenza. Lo Stato latino-americano si opponeva ai decreti monitori, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano; Borri, quindi, decideva di presentare dinanzi alla Cassazione regolamento preventivo di giurisdizione per far dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla base del principio dell’immunità ristretta o relativa. In particolare, il titolare dei global bonds sosteneva che la collocazione sul mercato di titoli di debito pubblico operata dall’Argentina dovesse essere qualificata come un’attività di natura privatistica (jure privatorum, o jure gestionis), e non, invece, come un’attività jure imperii -attraverso la quale si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche statali, e nei confronti della quale il diritto consuetudinario stabilisce l’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione interna. Di conseguenza, Borri affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, e, dunque, la sottoponibilità dell’Argentina ai provvedimenti da questo adottati. La Repubblica sudamericana, al contrario, pur concordando sul fatto che l’emissione di prestiti obbligazionari fosse suscettibile di essere qualificata come un’attività di tipo commerciale, dunque jure gestionis, asseriva che l’adozione di alcuni provvedimenti normativi nel 2002 e nel 2003 ripristinava l’immunità dalla giurisdizione italiana del Paese emettitore dei bonds. Infatti, la legge argentina n. 25.561 del 2002, relativa all’emergenza in materia sociale, economica e finanziaria, unitamente alle successive misure nazionali, disponeva anche il differimento dei pagamenti dei global bonds proprio per far fronte alla crisi e alle esigenze di sopravvivenza economica della popolazione, venendo, così, a concretare una manifestazione di potestà sovrana del Paese sudamericano, in quanto tale immune dalla giurisdizione dello Stato italiano. Inoltre, l’Argentina stigmatizzava il carattere “unilaterale” dell’iniziativa giudiziaria dell’Avvocato Borri, che aveva scelto di agire in totale autonomia, a differenza –e anche a discapito- degli altri risparmiatori italiani, i quali avevano optato per un’azione collettiva impostata su un’iniziativa politico-diplomatica, al fine di arrivare ad una soluzione auspicabilmente equa, capace di soddisfare in modo paritario le ragioni di tutti gli obbligazionisti. Nell’ordinanza del maggio 2005, le Sezioni unite civili della Cassazione accolgono le eccezioni sollevate dallo Stato argentino.
Elisa Baroncini (2018). Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 21 aprile 2005 n. 11225, Luca Borri c. Repubblica Argentina (caso dei bonds argentini). bologna : bononia university press.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 21 aprile 2005 n. 11225, Luca Borri c. Repubblica Argentina (caso dei bonds argentini)
Elisa Baroncini
2018
Abstract
Nel giugno 2001, l’Avvocato Luca Borri aveva acquistato titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina (denominati global bonds) con scadenza aprile 2008 per un valore complessivo di Euro 180.000 e aventi un tasso di interesse annuo pari all’8,125%. A seguito della grave crisi economica e finanziaria che subito dopo colpì il Paese sudamericano, Borri chiedeva al giudice di pace di Firenze, ed otteneva, nel luglio del 2002, decreti ingiuntivi di pagamento contro l’Argentina in applicazione del principio della decadenza dal beneficio del termine, contemplato nel codice civile italiano proprio per far fronte a situazioni in cui il debitore del prestito obbligazionario versi in un conclamato stato di insolvenza. Lo Stato latino-americano si opponeva ai decreti monitori, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano; Borri, quindi, decideva di presentare dinanzi alla Cassazione regolamento preventivo di giurisdizione per far dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla base del principio dell’immunità ristretta o relativa. In particolare, il titolare dei global bonds sosteneva che la collocazione sul mercato di titoli di debito pubblico operata dall’Argentina dovesse essere qualificata come un’attività di natura privatistica (jure privatorum, o jure gestionis), e non, invece, come un’attività jure imperii -attraverso la quale si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche statali, e nei confronti della quale il diritto consuetudinario stabilisce l’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione interna. Di conseguenza, Borri affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, e, dunque, la sottoponibilità dell’Argentina ai provvedimenti da questo adottati. La Repubblica sudamericana, al contrario, pur concordando sul fatto che l’emissione di prestiti obbligazionari fosse suscettibile di essere qualificata come un’attività di tipo commerciale, dunque jure gestionis, asseriva che l’adozione di alcuni provvedimenti normativi nel 2002 e nel 2003 ripristinava l’immunità dalla giurisdizione italiana del Paese emettitore dei bonds. Infatti, la legge argentina n. 25.561 del 2002, relativa all’emergenza in materia sociale, economica e finanziaria, unitamente alle successive misure nazionali, disponeva anche il differimento dei pagamenti dei global bonds proprio per far fronte alla crisi e alle esigenze di sopravvivenza economica della popolazione, venendo, così, a concretare una manifestazione di potestà sovrana del Paese sudamericano, in quanto tale immune dalla giurisdizione dello Stato italiano. Inoltre, l’Argentina stigmatizzava il carattere “unilaterale” dell’iniziativa giudiziaria dell’Avvocato Borri, che aveva scelto di agire in totale autonomia, a differenza –e anche a discapito- degli altri risparmiatori italiani, i quali avevano optato per un’azione collettiva impostata su un’iniziativa politico-diplomatica, al fine di arrivare ad una soluzione auspicabilmente equa, capace di soddisfare in modo paritario le ragioni di tutti gli obbligazionisti. Nell’ordinanza del maggio 2005, le Sezioni unite civili della Cassazione accolgono le eccezioni sollevate dallo Stato argentino.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.