A seguito dell’entrata in vigore degli Accordi di Marrakech, l’ampliamento di ordine sostanziale e l’evoluzione di ordine istituzionale del sistema multilaterale ginevrino, in primo luogo relativamente al pilastro giurisdizionale, hanno generato un interesse senza precedenti della società civile a quanto trattato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Con riferimento, in particolare, al meccanismo di risoluzione delle controversie, tale interesse si è principalmente tradotto, già durante i negoziati dell’Uruguay Round, nella richiesta di un canale di accesso indipendente ai lavori degli organi giudicanti dell’Omc. Infatti, la presenza di numerose clausole sulle eccezioni generali che caratterizza gli Accordi multilaterali come quelli plurilaterali, il rafforzamento delle regole dedicate alle misure non tariffarie, segnatamente alle prescrizioni tecniche, l’inserimento di un’intesa di integrazione positiva come l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo Trips), e la mole di disposizioni dedicate al trattamento dei Paesi in via di sviluppo (Pvs) e dei Paesi meno avanzati (Pma) , fanno assumere alle singole cause trattate nel contenzioso Omc un interesse generale che trascende quelli, particolari, dei diretti contendenti. In un tale contesto, le Organizzazioni non governative (Ong) ritengono di poter apportare un contributo positivo all’attività di panels e Organo d’appello dell’Omc, mettendo a disposizione la loro preparazione tecnica -specialmente nelle questioni sociali, ambientali e di sviluppo- per l’interpretazione delle regole di Marrakech alla luce dei nuovi e ampi obiettivi fissati per il sistema multilaterale dal Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’Omc. Infatti, il Preambolo richiama il principio dello sviluppo sostenibile, del quale l’Organo d’appello ha ribadito la natura “tridimensionale” -per cui, oltre alla protezione ambientale e allo sviluppo economico, lo sviluppo sostenibile comprende e integra anche la tutela sociale; inoltre, il Preambolo contempla ora il principio dell’approccio differenziato nell’applicazione del diritto Omc ai Pvs (ad esempio, lo stesso obiettivo dello sviluppo sostenibile è da perseguire “in maniera compatibile con le rispettive esigenze economiche e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico” dei partecipanti al sistema multilaterale); infine, viene codificato il principio di solidarietà, che consta nel dovere di assumere iniziative positive a favore dei Pvs per assicurare loro “una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico.” Lo strumento prescelto per concretizzare le aspirazioni di “collaborazione” della società civile al contenzioso ginevrino è stato quello dell’amicus curiae, per via della flessibilità, snellezza e pragmaticità che lo caratterizzano. Se adeguatamente utilizzato e gestito, infatti, l’amicus curiae è suscettibile di arricchire la dialettica processuale senza appesantire i tempi del contenzioso, o aggravare iniquamente il carico delle parti in causa. Alle aspirazioni delle Ong ha risposto positivamente l’Organo d’appello, il quale ha ritenuto che gli enti giudicanti dell’Omc abbiano il potere di valutare se ammettere o meno gli amicus briefs di chi non sia parte, principale o terza, ad un data controversia. L’apertura pretoria alla società civile, tuttavia, non ha ricevuto un riscontro univoco da parte della membership dell’Omc, che risulta attualmente spaccata tra chi intende valorizzare l’operato del tribunale permanente e chi, invece, lo disapprova, anche aspramente. Nel presente lavoro, si illustrano le tappe che hanno condotto alla presa di posizione dell’Organo d’appello, e il fondamento giuridico del potere di gestire gli amici curiae che il tribunale permanente ha ravvisato nell’Intesa multilaterale “sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle c...

Società civile e sistema Omc di risoluzione delle controversie: gli Amici Curiae

BARONCINI, ELISA
2005

Abstract

A seguito dell’entrata in vigore degli Accordi di Marrakech, l’ampliamento di ordine sostanziale e l’evoluzione di ordine istituzionale del sistema multilaterale ginevrino, in primo luogo relativamente al pilastro giurisdizionale, hanno generato un interesse senza precedenti della società civile a quanto trattato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Con riferimento, in particolare, al meccanismo di risoluzione delle controversie, tale interesse si è principalmente tradotto, già durante i negoziati dell’Uruguay Round, nella richiesta di un canale di accesso indipendente ai lavori degli organi giudicanti dell’Omc. Infatti, la presenza di numerose clausole sulle eccezioni generali che caratterizza gli Accordi multilaterali come quelli plurilaterali, il rafforzamento delle regole dedicate alle misure non tariffarie, segnatamente alle prescrizioni tecniche, l’inserimento di un’intesa di integrazione positiva come l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo Trips), e la mole di disposizioni dedicate al trattamento dei Paesi in via di sviluppo (Pvs) e dei Paesi meno avanzati (Pma) , fanno assumere alle singole cause trattate nel contenzioso Omc un interesse generale che trascende quelli, particolari, dei diretti contendenti. In un tale contesto, le Organizzazioni non governative (Ong) ritengono di poter apportare un contributo positivo all’attività di panels e Organo d’appello dell’Omc, mettendo a disposizione la loro preparazione tecnica -specialmente nelle questioni sociali, ambientali e di sviluppo- per l’interpretazione delle regole di Marrakech alla luce dei nuovi e ampi obiettivi fissati per il sistema multilaterale dal Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’Omc. Infatti, il Preambolo richiama il principio dello sviluppo sostenibile, del quale l’Organo d’appello ha ribadito la natura “tridimensionale” -per cui, oltre alla protezione ambientale e allo sviluppo economico, lo sviluppo sostenibile comprende e integra anche la tutela sociale; inoltre, il Preambolo contempla ora il principio dell’approccio differenziato nell’applicazione del diritto Omc ai Pvs (ad esempio, lo stesso obiettivo dello sviluppo sostenibile è da perseguire “in maniera compatibile con le rispettive esigenze economiche e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico” dei partecipanti al sistema multilaterale); infine, viene codificato il principio di solidarietà, che consta nel dovere di assumere iniziative positive a favore dei Pvs per assicurare loro “una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico.” Lo strumento prescelto per concretizzare le aspirazioni di “collaborazione” della società civile al contenzioso ginevrino è stato quello dell’amicus curiae, per via della flessibilità, snellezza e pragmaticità che lo caratterizzano. Se adeguatamente utilizzato e gestito, infatti, l’amicus curiae è suscettibile di arricchire la dialettica processuale senza appesantire i tempi del contenzioso, o aggravare iniquamente il carico delle parti in causa. Alle aspirazioni delle Ong ha risposto positivamente l’Organo d’appello, il quale ha ritenuto che gli enti giudicanti dell’Omc abbiano il potere di valutare se ammettere o meno gli amicus briefs di chi non sia parte, principale o terza, ad un data controversia. L’apertura pretoria alla società civile, tuttavia, non ha ricevuto un riscontro univoco da parte della membership dell’Omc, che risulta attualmente spaccata tra chi intende valorizzare l’operato del tribunale permanente e chi, invece, lo disapprova, anche aspramente. Nel presente lavoro, si illustrano le tappe che hanno condotto alla presa di posizione dell’Organo d’appello, e il fondamento giuridico del potere di gestire gli amici curiae che il tribunale permanente ha ravvisato nell’Intesa multilaterale “sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle c...
2005
Organizzazione mondiale del commercio e diritto della Comunità europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie
75
116
Baroncini Elisa
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