L'Autore commenta l'art. 1, co. 17 della l. n. 76 del 2016, soffermandosi sulle indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c., cui la norma rinvia espressamente e sull'art. 2122 c.c. Quest'ultima disposizione non è richiamata dalla norma in commento, la quale, tuttavia, ne riproduce, seppure con rilevanti modifiche, il contenuto. Ci si interroga, quindi, sul significato della congiunzione "anche" nel nuovo art. 1, comma 17. In particolare, l'a. si chiede se per l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr alla parte superstite dell'unione civile tale congiunzione implichi l'estensione dell'art. 2122 c.c.; ovvero se, in alternativa, debba applicarsi la disciplina generale sulle successioni.
Ilaria, S. (2017). Codice dell'unione civile e delle convivenze - Art. 1 c. 17 (artt. 2118, 2121 c.c.) II - UNIONE CIVILE. Milano : Dott. A. Giuffrè Edit. spa.
Codice dell'unione civile e delle convivenze - Art. 1 c. 17 (artt. 2118, 2121 c.c.) II - UNIONE CIVILE
Ilaria Speziale
2017
Abstract
L'Autore commenta l'art. 1, co. 17 della l. n. 76 del 2016, soffermandosi sulle indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c., cui la norma rinvia espressamente e sull'art. 2122 c.c. Quest'ultima disposizione non è richiamata dalla norma in commento, la quale, tuttavia, ne riproduce, seppure con rilevanti modifiche, il contenuto. Ci si interroga, quindi, sul significato della congiunzione "anche" nel nuovo art. 1, comma 17. In particolare, l'a. si chiede se per l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr alla parte superstite dell'unione civile tale congiunzione implichi l'estensione dell'art. 2122 c.c.; ovvero se, in alternativa, debba applicarsi la disciplina generale sulle successioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.