Lo studio monografico indaga gli strumenti variamente deputati ad accrescere le garanzie di tutela dei lavoratori e ad elevare gli standard di sicurezza previsti normativamente. Rispetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 possono essere create, ad iniziativa del datore di lavoro o in accordo tra le parti, misure o soluzioni ulteriori dirette al perfezionamento ed all’integrazione dell’obbligo di sicurezza. La trattazione si snoda attraverso le «buone prassi», quali atti unilaterali del datore di lavoro, le misure inserite e negoziate all’interno di una intesa contrattuale, prevalentemente a livello d’azienda, nonché i modelli organizzativi, frutto di una scelta libera e insieme “necessitata” del datore di lavoro. L’Autrice si sofferma sull’esatto raccordo con l’art. 2087 c.c., posto che le soluzioni migliorative, unilaterali o contrattate, ed i modelli organizzativi, sono considerati misure per adempiere l’obbligo di sicurezza. La rilevanza degli strumenti menzionati induce a riflettere sulle conseguenti implicazioni giuridiche e a verificarne la diffusione in altri Stati membri. L’analisi comparata è, in particolare, volta a mettere in luce i meccanismi partecipativi e le sedi di confronto e di promozione della formazione di regole in azienda per la tutela della sicurezza sul lavoro.
L'integrazione dell'obbligo di sicurezza / Vincieri, Martina. - STAMPA. - (2017), pp. 1-220.
L'integrazione dell'obbligo di sicurezza
M. Vincieri
2017
Abstract
Lo studio monografico indaga gli strumenti variamente deputati ad accrescere le garanzie di tutela dei lavoratori e ad elevare gli standard di sicurezza previsti normativamente. Rispetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 possono essere create, ad iniziativa del datore di lavoro o in accordo tra le parti, misure o soluzioni ulteriori dirette al perfezionamento ed all’integrazione dell’obbligo di sicurezza. La trattazione si snoda attraverso le «buone prassi», quali atti unilaterali del datore di lavoro, le misure inserite e negoziate all’interno di una intesa contrattuale, prevalentemente a livello d’azienda, nonché i modelli organizzativi, frutto di una scelta libera e insieme “necessitata” del datore di lavoro. L’Autrice si sofferma sull’esatto raccordo con l’art. 2087 c.c., posto che le soluzioni migliorative, unilaterali o contrattate, ed i modelli organizzativi, sono considerati misure per adempiere l’obbligo di sicurezza. La rilevanza degli strumenti menzionati induce a riflettere sulle conseguenti implicazioni giuridiche e a verificarne la diffusione in altri Stati membri. L’analisi comparata è, in particolare, volta a mettere in luce i meccanismi partecipativi e le sedi di confronto e di promozione della formazione di regole in azienda per la tutela della sicurezza sul lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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