Nell’ambito del trasporto aereo uno tra i settori che prima di altri ha beneficiato di un’apertura alla concorrenza è senza dubbio quello dei servizi di handling aeroportuale. La gestione di tali servizi è stata pressoché sottratta al monopolio della società di gestione aeroportuale con l’adozione della direttiva 67/96/CEE che ha trovato attuazione in Italia con il d.lgs. n. 18/99. Con tale intervento viene sancito il definitivo abbandono delle forme di gestione aeroportuale dei servizi di handling in regime di monopolio legale in favore del libero accesso al mercato, sia pure entro limiti determinati elaborati in funzione delle capacità, delle caratteristiche delle diverse tipologie di servizi, dei vincoli esistenti e dell’esigenza di garantire il buon funzionamento degli aeroporti. L’esercizio di tali servizi è stata conferita, sin dai tempi immediatamente successivi alla creazione di nuovi insediamenti aeroportuali, ad enti o società ai quali lo Stato ha demandato la gestione dei sistemi aeroportuali con criteri tesi a valorizzare nella loro conduzione l’aspetto imprenditoriale. Il successivo processo di liberalizzazione dei servizi di handling avviato a livello europeo negli anni novanta con la direttiva 67/96/CEE ha mutato definitivamente la natura del soggetto erogatore del servizio, consentendo l’ingresso dei privati e inducendo il gestore a rivedere il proprio ruolo di operatore economico. Questi, sia per effetto della disciplina comunitaria che lo ha indotto a costituire società ad hoc per l’erogazione dei servizi in parola, sia per un mutamento delle proprie strategie aziendali maggiormente orientate alle attività di business commerciale e retail, ha via via abbandonato le gestioni dirette dei servizi di handling per concentrarsi sulla maggiore redditività delle prime. Sin dai primi anni novanta per regolare i rapporti contrattuali con gli operatori aerei è stato elaborato nell’ambito della IATA uno schema contrattuale denominato Standard Ground Handling Agreement (SGHA), rimasto pressoché immutato nell’arco di un ventennio. Tale contratto è stato caratterizzato sin dall’originaria formulazione da clausole particolarmente favorevoli agli handlers. La ragione per la quale tali clausole sono rimaste pressoché immutate (in particolare, quelle relative alla responsabilità dell’handler) nonostante il venir meno del meccanismo di limitazione di responsabilità del vettore con l’adozione della Convenzione di Montreal del 1999, meccanismo che un tempo giustificava un regime di minor rigore nei confronti dell’operatore di handling, si fonderebbe sul fatto che gli operatori di handling, laddove fossero chiamati a pagare l’intero ammontare del danno arrecato, si troverebbero nell’impossibilità di garantire adeguati standard di sicurezza per carenza delle necessarie risorse finanziarie. In considerazione di quanto detto, sono ben pochi gli adattamenti subiti nel corso del tempo dallo SGHA per lo più giustificati dall’evolversi delle tecnologie applicate al settore dei servizi ed all’intensificarsi dei traffici aerei.

La responsabilità per danni a persone o cose dell'handler aeroportuale nello standard ground handling agreement (SGHA)

Anna Masutti
2016

Abstract

Nell’ambito del trasporto aereo uno tra i settori che prima di altri ha beneficiato di un’apertura alla concorrenza è senza dubbio quello dei servizi di handling aeroportuale. La gestione di tali servizi è stata pressoché sottratta al monopolio della società di gestione aeroportuale con l’adozione della direttiva 67/96/CEE che ha trovato attuazione in Italia con il d.lgs. n. 18/99. Con tale intervento viene sancito il definitivo abbandono delle forme di gestione aeroportuale dei servizi di handling in regime di monopolio legale in favore del libero accesso al mercato, sia pure entro limiti determinati elaborati in funzione delle capacità, delle caratteristiche delle diverse tipologie di servizi, dei vincoli esistenti e dell’esigenza di garantire il buon funzionamento degli aeroporti. L’esercizio di tali servizi è stata conferita, sin dai tempi immediatamente successivi alla creazione di nuovi insediamenti aeroportuali, ad enti o società ai quali lo Stato ha demandato la gestione dei sistemi aeroportuali con criteri tesi a valorizzare nella loro conduzione l’aspetto imprenditoriale. Il successivo processo di liberalizzazione dei servizi di handling avviato a livello europeo negli anni novanta con la direttiva 67/96/CEE ha mutato definitivamente la natura del soggetto erogatore del servizio, consentendo l’ingresso dei privati e inducendo il gestore a rivedere il proprio ruolo di operatore economico. Questi, sia per effetto della disciplina comunitaria che lo ha indotto a costituire società ad hoc per l’erogazione dei servizi in parola, sia per un mutamento delle proprie strategie aziendali maggiormente orientate alle attività di business commerciale e retail, ha via via abbandonato le gestioni dirette dei servizi di handling per concentrarsi sulla maggiore redditività delle prime. Sin dai primi anni novanta per regolare i rapporti contrattuali con gli operatori aerei è stato elaborato nell’ambito della IATA uno schema contrattuale denominato Standard Ground Handling Agreement (SGHA), rimasto pressoché immutato nell’arco di un ventennio. Tale contratto è stato caratterizzato sin dall’originaria formulazione da clausole particolarmente favorevoli agli handlers. La ragione per la quale tali clausole sono rimaste pressoché immutate (in particolare, quelle relative alla responsabilità dell’handler) nonostante il venir meno del meccanismo di limitazione di responsabilità del vettore con l’adozione della Convenzione di Montreal del 1999, meccanismo che un tempo giustificava un regime di minor rigore nei confronti dell’operatore di handling, si fonderebbe sul fatto che gli operatori di handling, laddove fossero chiamati a pagare l’intero ammontare del danno arrecato, si troverebbero nell’impossibilità di garantire adeguati standard di sicurezza per carenza delle necessarie risorse finanziarie. In considerazione di quanto detto, sono ben pochi gli adattamenti subiti nel corso del tempo dallo SGHA per lo più giustificati dall’evolversi delle tecnologie applicate al settore dei servizi ed all’intensificarsi dei traffici aerei.
2016
L'impresa aeroportuale a dieci anni dalla riforma del codice della navigazione: stato dell'arte.
135
148
Masutti, Anna
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/611615
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