La tutela dell’ambiente è anzitutto compito del legislatore che, oltre ad individuare l’interesse in questione come pubblico, indica le misure amministrative per il suo soddisfacimento e, a tal fine, individua le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, le quali - a loro volta - hanno il compito, mediante l’esercizio dei poteri ad esse attribuiti dalla legge, di curare in concreto l’interesse pubblico ambientale. La circostanza che l’esercizio dei pubblici poteri sia finalizzato al perseguimento di un valore costituzionalmente garantito non significa che detto esercizio possa prescindere dalla ponderazione dell’interesse ambientale con gli altri interessi pubblici di rango costituzionale (quali, ad esempio, la libertà di iniziativa economica); è invece necessario compiere un ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e gli altri interessi pubblici di rango costituzionale confliggenti con il primo. L’operazione di bilanciamento non si esaurisce sempre a livello legislativo (bilanciamento in astratto) perché – molto spesso - la norma di legge attributiva del potere amministrativo demanda alla discrezionalità della pubblica amministrazione il compito di effettuare una valutazione comparativa di tutti gli interessi rilevanti al fine di individuare la soluzione migliore per curare nel caso concreto l’interesso pubblico ambientale (bilanciamento in concreto).
Calcagnile, M. (2017). Misure amministrative per la tutela ambientale. Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli spa.
Misure amministrative per la tutela ambientale
Massimo Calcagnile
2017
Abstract
La tutela dell’ambiente è anzitutto compito del legislatore che, oltre ad individuare l’interesse in questione come pubblico, indica le misure amministrative per il suo soddisfacimento e, a tal fine, individua le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, le quali - a loro volta - hanno il compito, mediante l’esercizio dei poteri ad esse attribuiti dalla legge, di curare in concreto l’interesse pubblico ambientale. La circostanza che l’esercizio dei pubblici poteri sia finalizzato al perseguimento di un valore costituzionalmente garantito non significa che detto esercizio possa prescindere dalla ponderazione dell’interesse ambientale con gli altri interessi pubblici di rango costituzionale (quali, ad esempio, la libertà di iniziativa economica); è invece necessario compiere un ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e gli altri interessi pubblici di rango costituzionale confliggenti con il primo. L’operazione di bilanciamento non si esaurisce sempre a livello legislativo (bilanciamento in astratto) perché – molto spesso - la norma di legge attributiva del potere amministrativo demanda alla discrezionalità della pubblica amministrazione il compito di effettuare una valutazione comparativa di tutti gli interessi rilevanti al fine di individuare la soluzione migliore per curare nel caso concreto l’interesso pubblico ambientale (bilanciamento in concreto).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.