Nel saggio del 1974, Luigi Stortoni si addentra nella disamina dei singoli profili di rilevanza penale, tra i quali trova un approfondimento specifico proprio l’art.4 dello Statuto. Prima di analizzare quali novità ha introdotto la recente riforma del 2015, bisogna fare un passaggio intermedio. Nel 2003 viene approvato il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, il quale all’art. 179 cancella i riferimenti agli artt.4 e 8 contenuti nell’art.38 dello Statuto e prevede al suo interno la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dei dati personali. Tale novità ha comportato che nell’intervallo tra il 2003 e il 2015 vi fosse un doppio rimbalzo di disciplina punitiva: l’art.171 del cosiddetto codice privacy stabiliva che la violazione delle disposizioni di cui all’art.114 (rubricato controllo a distanza, il quale rinviava a sua volta alla disciplina di cui all’art. 4 dello Statuto) fosse punita ai sensi dell’art.38 dello Statuto. In questo periodo si può affermare che la sanzione avesse perso i connotati lavoristici, per acquisire quelli più generici attinenti alla disciplina privacy. Ma si può anche ribadire che il meccanismo del rinvio, in questo caso a cascata, sia quanto di più contrario allo spirito di tassatività e precisione che dovrebbe ispirare il legislatore, chiamato ad interviene su tematiche di ordine penalistico.

A margine degli “Appunti per uno studio sulla tutela e sulla rilevanza penale dello statuto dei lavoratori”

CURI, FRANCESCA
2016

Abstract

Nel saggio del 1974, Luigi Stortoni si addentra nella disamina dei singoli profili di rilevanza penale, tra i quali trova un approfondimento specifico proprio l’art.4 dello Statuto. Prima di analizzare quali novità ha introdotto la recente riforma del 2015, bisogna fare un passaggio intermedio. Nel 2003 viene approvato il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, il quale all’art. 179 cancella i riferimenti agli artt.4 e 8 contenuti nell’art.38 dello Statuto e prevede al suo interno la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dei dati personali. Tale novità ha comportato che nell’intervallo tra il 2003 e il 2015 vi fosse un doppio rimbalzo di disciplina punitiva: l’art.171 del cosiddetto codice privacy stabiliva che la violazione delle disposizioni di cui all’art.114 (rubricato controllo a distanza, il quale rinviava a sua volta alla disciplina di cui all’art. 4 dello Statuto) fosse punita ai sensi dell’art.38 dello Statuto. In questo periodo si può affermare che la sanzione avesse perso i connotati lavoristici, per acquisire quelli più generici attinenti alla disciplina privacy. Ma si può anche ribadire che il meccanismo del rinvio, in questo caso a cascata, sia quanto di più contrario allo spirito di tassatività e precisione che dovrebbe ispirare il legislatore, chiamato ad interviene su tematiche di ordine penalistico.
2016
Scritti in onore di Luigi Stortoni
503
511
Curi, Francesca
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