Il tema del rapporto tra Corte costituzionale e “spesa pubblica”, ovvero, tra sentenze “di spesa” della Corte costituzionale, coperture finanziarie e “decisione politica” in ordine alle coperture finanziarie ha sicuramente un’importante e risalente tradizione. Solitamente veniva affrontato unitamente a quello della scarsa precettività del “vecchio” art. 81 Cost., u. c., laddove imponeva al legislatore di prevedere le coperture di bilancio per le leggi che importassero nuove spese. Tale vincolo non poteva certo valere per la Corte costituzionale, che era finanche impossibilitata a renderlo effettivo nei confronti del legislatore. Di fronte al mutamento del contesto costituzionale, con l’introduzione nel 2012 del “valore” del pareggio o equilibrio di bilancio, per quanto non manchino importanti spunti nella giurisprudenza costituzionale di limitazione dell’impatto del diritto CEDU quando incide sulle finanze, paiono ancora significative talune oscillazioni giurisprudenziali in merito ai “blocchi degli scatti stipendiali”, ai “contributi di solidarietà” e alle pensioni di reversibilità, fino a pervenire alla netta divaricazione tra la pronuncia sulla Robin Hood Tax e quella sul divieto temporaneo di indicizzazione di talune pensioni superiori al livello minimo INPS. In questo contesto è parso interessante osservare anche un diverso profilo di incidenza del “valore” dell’equilibrio di bilancio, quello del “coordinamento finanziario” statale nei confronti degli enti territoriali, analizzandone l’evoluzione proprio in ragione dell’incidenza del citato “valore”, che determina uno svolgimento del coordinamento che da “pervasivo”, diviene “virtuoso”, per poi caratterizzarsi come vero e proprio “autocoordinamento”, tramite il coordinamento “per obiettivi”.

Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell'equilibrio di bilancio

BELLETTI, MICHELE
2016

Abstract

Il tema del rapporto tra Corte costituzionale e “spesa pubblica”, ovvero, tra sentenze “di spesa” della Corte costituzionale, coperture finanziarie e “decisione politica” in ordine alle coperture finanziarie ha sicuramente un’importante e risalente tradizione. Solitamente veniva affrontato unitamente a quello della scarsa precettività del “vecchio” art. 81 Cost., u. c., laddove imponeva al legislatore di prevedere le coperture di bilancio per le leggi che importassero nuove spese. Tale vincolo non poteva certo valere per la Corte costituzionale, che era finanche impossibilitata a renderlo effettivo nei confronti del legislatore. Di fronte al mutamento del contesto costituzionale, con l’introduzione nel 2012 del “valore” del pareggio o equilibrio di bilancio, per quanto non manchino importanti spunti nella giurisprudenza costituzionale di limitazione dell’impatto del diritto CEDU quando incide sulle finanze, paiono ancora significative talune oscillazioni giurisprudenziali in merito ai “blocchi degli scatti stipendiali”, ai “contributi di solidarietà” e alle pensioni di reversibilità, fino a pervenire alla netta divaricazione tra la pronuncia sulla Robin Hood Tax e quella sul divieto temporaneo di indicizzazione di talune pensioni superiori al livello minimo INPS. In questo contesto è parso interessante osservare anche un diverso profilo di incidenza del “valore” dell’equilibrio di bilancio, quello del “coordinamento finanziario” statale nei confronti degli enti territoriali, analizzandone l’evoluzione proprio in ragione dell’incidenza del citato “valore”, che determina uno svolgimento del coordinamento che da “pervasivo”, diviene “virtuoso”, per poi caratterizzarsi come vero e proprio “autocoordinamento”, tramite il coordinamento “per obiettivi”.
2016
207
978-88-921-0610-9
Belletti, M.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/572742
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