Il saggio inquadra la tematica del dialogo tra le corti in quella più ampia della circolazione degli istituti e delle idee nel diritto comparato. L’interrogativo principale che pone è se, nella sfera della giurisdizione, il legal borrowing condivida con altri formanti (quello legislativo e quello dottrinale) cause giustificative, modalità ed esiti. A tal fine, preliminarmente chiarisce il senso delle parole con cui gli studiosi definiscono il fenomeno. Si sofferma poi sul fatto che non c’è dialogo solo tra le corti fra loro, ma anche tra legislatori e corti, tra dottrina e corti, tra legislatore e dottrina. La reciproca “fertilizzazione” può aiutare a superare il frequente fenomeno della frattura tra formanti. Di seguito, si interroga sulla questione se la dicotomia “dura”, per cui i modelli circolano o per imposizione o per prestigio, si può applicare anche al dialogo tra le corti, oppure se si può adottare per la giurisdizione una logica tassonomica debole, sfumando le asprezze di due classi contrapposte, con riferimento alla distinzione tra circolazione verticale, e circolazione orizzontale. La materia privilegiata del dialogo tra le corti – i diritti – presenta caratteristiche peculiari, per l’uniformizzazione di un certo modello impositivo alimentata dai trattati, dalla legislazione, dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza (l’idea occidentale di “diritti umani”), che attenua in certo qual modo le problematiche delle esportazioni e delle ricezioni di linguaggi, istituti, concetti diversi, ma spalanca gravi questioni per la composizione di concezioni antinomiche dei diritti.
Pegoraro, L. (2014). Los jueces y los profesores: la influencia de la doctrina sobre las decisiones de los Tribunales y Cortes constitucionales. santiago de chile : Librotecnia.
Los jueces y los profesores: la influencia de la doctrina sobre las decisiones de los Tribunales y Cortes constitucionales
PEGORARO, LUCIO
2014
Abstract
Il saggio inquadra la tematica del dialogo tra le corti in quella più ampia della circolazione degli istituti e delle idee nel diritto comparato. L’interrogativo principale che pone è se, nella sfera della giurisdizione, il legal borrowing condivida con altri formanti (quello legislativo e quello dottrinale) cause giustificative, modalità ed esiti. A tal fine, preliminarmente chiarisce il senso delle parole con cui gli studiosi definiscono il fenomeno. Si sofferma poi sul fatto che non c’è dialogo solo tra le corti fra loro, ma anche tra legislatori e corti, tra dottrina e corti, tra legislatore e dottrina. La reciproca “fertilizzazione” può aiutare a superare il frequente fenomeno della frattura tra formanti. Di seguito, si interroga sulla questione se la dicotomia “dura”, per cui i modelli circolano o per imposizione o per prestigio, si può applicare anche al dialogo tra le corti, oppure se si può adottare per la giurisdizione una logica tassonomica debole, sfumando le asprezze di due classi contrapposte, con riferimento alla distinzione tra circolazione verticale, e circolazione orizzontale. La materia privilegiata del dialogo tra le corti – i diritti – presenta caratteristiche peculiari, per l’uniformizzazione di un certo modello impositivo alimentata dai trattati, dalla legislazione, dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza (l’idea occidentale di “diritti umani”), che attenua in certo qual modo le problematiche delle esportazioni e delle ricezioni di linguaggi, istituti, concetti diversi, ma spalanca gravi questioni per la composizione di concezioni antinomiche dei diritti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.