Il controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali è una forma di autotutela delle minoranze contro gli illeciti operati dall’organo gestorio che consente l’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria all’interno della vita della società allo scopo di ripristinare la legalità dell’amministrazione della società stessa. A seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, con l’emanazione del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni, una parte considerevole della dottrina ha ritenuto che l’ammissibilità del controllo giudiziario della gestione delle società di capitali ex art. 2409 c.c., prima assolutamente pacifico, fosse da considerare superato nelle società a responsabilità limitata. Al riguardo, si è fatto rilevare che il novellato art. 2409 c.c., ha apportato una rilevante modifica con riferimento all'ambito oggettivo di applicabilità del procedimento in parola. Più precisamente, la legge delega di riforma del diritto societario aveva effettuato un esplicito riferimento al controllo giudiziario solamente nelle norme dedicate alle società per azioni (art. 4) ed alle società cooperative (art. 5), e non, per contro, nella norma che fissava i principi generali in materia di società di capitali (art. 2), nonché in quella che determinava i principi ai quali si sarebbe dovuta ispirare la disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 3).
Soldati N. (2008). La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.. RIMINI : Maggioli Editore.
La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
SOLDATI, NICOLA
2008
Abstract
Il controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali è una forma di autotutela delle minoranze contro gli illeciti operati dall’organo gestorio che consente l’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria all’interno della vita della società allo scopo di ripristinare la legalità dell’amministrazione della società stessa. A seguito dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, con l’emanazione del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni, una parte considerevole della dottrina ha ritenuto che l’ammissibilità del controllo giudiziario della gestione delle società di capitali ex art. 2409 c.c., prima assolutamente pacifico, fosse da considerare superato nelle società a responsabilità limitata. Al riguardo, si è fatto rilevare che il novellato art. 2409 c.c., ha apportato una rilevante modifica con riferimento all'ambito oggettivo di applicabilità del procedimento in parola. Più precisamente, la legge delega di riforma del diritto societario aveva effettuato un esplicito riferimento al controllo giudiziario solamente nelle norme dedicate alle società per azioni (art. 4) ed alle società cooperative (art. 5), e non, per contro, nella norma che fissava i principi generali in materia di società di capitali (art. 2), nonché in quella che determinava i principi ai quali si sarebbe dovuta ispirare la disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 3).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.