Nell’ordinamento giuridico non esiste un principio o una regola che riservi ai soli enti locali territoriali la proprietà dei beni strumentali all’espletamento dei servizi pubblici locali. I beni in discorso, se sono di proprietà degli enti locali territoriali, sono soggetti, come è ovvio, al regime giuridico dei beni pubblici. In questo modo, e posto il particolare regime che consegue, per legge, al carattere di bene pubblico destinato a pubblico servizio, viene garantita la stabile destinazione a fini pubblici. Peraltro, la proprietà pubblica di un bene non è l’unica soluzione se il legislatore, con norme speciali, ne indica altre per garantire il vincolo di utilizzo del bene. Ed infatti le norme in materia di beni funzionali all’erogazione dei servizi pubblici locali prevedono che tali beni possano anche essere di proprietà privata del gestore del servizio pubblico e ciò in quanto il vincolo di destinazione è assicurato dalla circostanza che, al termine dell’affidamento, il gestore è sempre tenuto a cederne la proprietà affinché possano essere utilizzati dal gestore subentrante Pertanto, in base all’attuale quadro normativo, i beni destinati a servizio pubblico, in quanto tali, possono appartenere agli enti locali concedenti ovvero al gestore del servizio pubblico.
Calcagnile, M. (2016). Regime di proprietà degli impianti e delle reti e vincolo di destinazione a servizio pubblico. Editoriale Scientifica Napoli : Editoriale Scientifica srl.
Regime di proprietà degli impianti e delle reti e vincolo di destinazione a servizio pubblico
CALCAGNILE, MASSIMO
2016
Abstract
Nell’ordinamento giuridico non esiste un principio o una regola che riservi ai soli enti locali territoriali la proprietà dei beni strumentali all’espletamento dei servizi pubblici locali. I beni in discorso, se sono di proprietà degli enti locali territoriali, sono soggetti, come è ovvio, al regime giuridico dei beni pubblici. In questo modo, e posto il particolare regime che consegue, per legge, al carattere di bene pubblico destinato a pubblico servizio, viene garantita la stabile destinazione a fini pubblici. Peraltro, la proprietà pubblica di un bene non è l’unica soluzione se il legislatore, con norme speciali, ne indica altre per garantire il vincolo di utilizzo del bene. Ed infatti le norme in materia di beni funzionali all’erogazione dei servizi pubblici locali prevedono che tali beni possano anche essere di proprietà privata del gestore del servizio pubblico e ciò in quanto il vincolo di destinazione è assicurato dalla circostanza che, al termine dell’affidamento, il gestore è sempre tenuto a cederne la proprietà affinché possano essere utilizzati dal gestore subentrante Pertanto, in base all’attuale quadro normativo, i beni destinati a servizio pubblico, in quanto tali, possono appartenere agli enti locali concedenti ovvero al gestore del servizio pubblico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.