La funzione di rappresentanza e l’esercizio del conflitto collettivo costituiscono, tradizionalmente, l’anima e il cuore del fenomeno sindacale: l’una e l’altro intrattengono un rapporto dialettico-osmotico che permette di accentuare, su ambo i fronti, l’efficacia dell’azione sindacale. Se da un lato la funzione di rappresentanza consente di muovere e finalizzare l’azione di autotutela accrescendone l’efficacia, dall’altro l’esercizio del conflitto collettivo condiziona il “grado” della rappresentanza e, per vero, ne costituisce, storicamente, la precondizione. Nello sviluppo dinamico del sistema di relazioni sindacali e, più ancora, nell’evoluzione del quadro normativo, tale dialettica non si presenta lineare. Essa ha difatti conosciuto, specie nel periodo post-statutario, alcuni tornanti significativi che, in tempi recenti, hanno dato luogo a veri e propri capovolgimenti di prospettiva. Emblematica si mostra, anche sotto questo specifico profilo, la vicenda dell’art. 19 St. Lav. Nella stagione statutaria, il conflitto collettivo è indice rivelatore della rappresentatività nonché, per questa via, strumento di selezione del soggetto sindacale beneficiario degli effetti della legislazione promozionale. Il conflitto assume dunque pure una funzione servente rispetto alle dinamiche della rappresentanza, perché misura il consenso dell’organizzazione sindacale su un terreno diverso rispetto alla mera consistenza associativa, ritenuto consustanziale alla legittimazione ex art. 19. Dopo il referendum del ’95 quest’elemento, pur compromesso da un quadro normativo alterato, viene preservato sul piano dell’interpretazione sistematica (Ghezzi, DRI, 1996, 39 s.) e, per certi versi, si accentua (Corte Cost. n. 244/1996). Nel testo post-referendario dell’art. 19 St. lav. si annida, tuttavia, un’insidia destinata a produrre, col tempo, un capovolgimento di prospettiva: ne è testimone, da ultimo, la sin troppo nota vicenda Fiat dell’ultimo triennio. In questa congiuntura, conflitto e rappresentanza intrattengono, per così dire, una dialettica negativa: d’un coté, conflitto e dissenso si presentano ostativi ai canali della rappresentanza; d’altro lato, la rappresentanza assume – almeno sul piano negoziale – la prioritaria funzione di scongiurare il conflitto, venendo pure investita di oneri e responsabilità che sopravanzano largamente il legame con (e la condotta de’) i rappresentati.
Martelloni, F. (2014). I tornanti della dialettica tra rappresentanza e conflitto collettivo. Padova : CEDAM.
I tornanti della dialettica tra rappresentanza e conflitto collettivo
MARTELLONI, FEDERICO
2014
Abstract
La funzione di rappresentanza e l’esercizio del conflitto collettivo costituiscono, tradizionalmente, l’anima e il cuore del fenomeno sindacale: l’una e l’altro intrattengono un rapporto dialettico-osmotico che permette di accentuare, su ambo i fronti, l’efficacia dell’azione sindacale. Se da un lato la funzione di rappresentanza consente di muovere e finalizzare l’azione di autotutela accrescendone l’efficacia, dall’altro l’esercizio del conflitto collettivo condiziona il “grado” della rappresentanza e, per vero, ne costituisce, storicamente, la precondizione. Nello sviluppo dinamico del sistema di relazioni sindacali e, più ancora, nell’evoluzione del quadro normativo, tale dialettica non si presenta lineare. Essa ha difatti conosciuto, specie nel periodo post-statutario, alcuni tornanti significativi che, in tempi recenti, hanno dato luogo a veri e propri capovolgimenti di prospettiva. Emblematica si mostra, anche sotto questo specifico profilo, la vicenda dell’art. 19 St. Lav. Nella stagione statutaria, il conflitto collettivo è indice rivelatore della rappresentatività nonché, per questa via, strumento di selezione del soggetto sindacale beneficiario degli effetti della legislazione promozionale. Il conflitto assume dunque pure una funzione servente rispetto alle dinamiche della rappresentanza, perché misura il consenso dell’organizzazione sindacale su un terreno diverso rispetto alla mera consistenza associativa, ritenuto consustanziale alla legittimazione ex art. 19. Dopo il referendum del ’95 quest’elemento, pur compromesso da un quadro normativo alterato, viene preservato sul piano dell’interpretazione sistematica (Ghezzi, DRI, 1996, 39 s.) e, per certi versi, si accentua (Corte Cost. n. 244/1996). Nel testo post-referendario dell’art. 19 St. lav. si annida, tuttavia, un’insidia destinata a produrre, col tempo, un capovolgimento di prospettiva: ne è testimone, da ultimo, la sin troppo nota vicenda Fiat dell’ultimo triennio. In questa congiuntura, conflitto e rappresentanza intrattengono, per così dire, una dialettica negativa: d’un coté, conflitto e dissenso si presentano ostativi ai canali della rappresentanza; d’altro lato, la rappresentanza assume – almeno sul piano negoziale – la prioritaria funzione di scongiurare il conflitto, venendo pure investita di oneri e responsabilità che sopravanzano largamente il legame con (e la condotta de’) i rappresentati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.