In Italia la donazione di organi e tessuti da donatore in morte cerebrale è consentita e regolamentata dalla legge n.91 del 1999. Tale normativa regolamenta l’accertamento di morte, la formulazione della manifestazione della volontà alla donazione e l’organizzazione del sistema trapianti. L’accertamento della morte cerebrale, definita come la cessazione permanente e irreversibile di tutte le funzioni encefaliche è regolata dalla legge 578 del 1993. L’espressione della volontà è possibile attraverso una dichiarazione (sia di assenso che di dissenso) effettuata presso la USL di appartenenza o presso il medico di famiglia, oppure tramite una dichiarazione datata e firmata che il cittadino porta con sé assieme ai documenti personali. Solo in caso di mancata esplicita dichiarazione di assenso o dissenso da parte del potenziale donatore vengo interpellati i familiari (coniuge, convivente, figli maggiorenni, genitori o rappresentate legale) che hanno la possibilità di opporsi alla donazione degli organi e tessuti.
Neri, F., Nardo, B... (2013). Donatore in morte encefalica. Bologna : Società Editrice Esculapio srl.
Donatore in morte encefalica
NERI, FLAVIA;NARDO, BRUNO
2013
Abstract
In Italia la donazione di organi e tessuti da donatore in morte cerebrale è consentita e regolamentata dalla legge n.91 del 1999. Tale normativa regolamenta l’accertamento di morte, la formulazione della manifestazione della volontà alla donazione e l’organizzazione del sistema trapianti. L’accertamento della morte cerebrale, definita come la cessazione permanente e irreversibile di tutte le funzioni encefaliche è regolata dalla legge 578 del 1993. L’espressione della volontà è possibile attraverso una dichiarazione (sia di assenso che di dissenso) effettuata presso la USL di appartenenza o presso il medico di famiglia, oppure tramite una dichiarazione datata e firmata che il cittadino porta con sé assieme ai documenti personali. Solo in caso di mancata esplicita dichiarazione di assenso o dissenso da parte del potenziale donatore vengo interpellati i familiari (coniuge, convivente, figli maggiorenni, genitori o rappresentate legale) che hanno la possibilità di opporsi alla donazione degli organi e tessuti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.