Gli articoli 10 e 11 Cost. fondano l’apertura «internazionalistica» della Costituzione italiana ponendo, in via rispettivamente diretta e mediata, alcune norme sulla produzione giuridica. L’art. 10 c. 1, in particolare, stabilendo che l’ordinamento italiano «si conforma alla norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», integra il sistema delle fonti del diritto per mezzo del rinvio (c.d. formale, mobile o non recettizio) alle fonti-fatto, ovvero alle consuetudini, affermatesi nell’ordinamento inter-nazionale. Ciò significa che l’ordinamento nazionale si adegua in modo automatico a tutte le consuetudini che sorgono, nei loro elementi tipici (materiale, o dell’usus, e psicologico, ossia dell’opinio iuris ac necessita-tis), nel diritto che regola i rapporti tra Stati. E che per tale adattamento non è necessaria, salvo che in via meramente integrativa, l’adozione di provvedimenti ad hoc, essendo tale adeguamento automatico e cioè completo, continuo, immediato e diretto. Così configurato il rapporto tra l’ordinamento costituzionale italiano e le consuetudini di diritto internazionale, rimane da affrontare la que-stione relativa al rango gerarchico delle norme in tal modo introdotte nel sistema italiano delle fonti del diritto. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che se, per un verso, tali fonti «esterne» incontrano il li-mite invalicabile dei «principi supremi» dell’ordinamento costituzionale (sent. n. 48 del 1979), i quali rappresentano l’ultimo argine alla stessa re-visione costituzionale (sent. n. 1146 del 1988), d’altra parte, proprio per effetto del richiamo contenuto nell’art. 10 Cost., il diritto richiamato fun-ge da norma interposta, integrativa del parametro costituzionale, nei giu-dizi sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Abrescia M. (2007). I rapporti tra ordinamento costituzionale e diritto internazionale generale. PADOVA : CEDAM.
I rapporti tra ordinamento costituzionale e diritto internazionale generale
ABRESCIA, MICHELE
2007
Abstract
Gli articoli 10 e 11 Cost. fondano l’apertura «internazionalistica» della Costituzione italiana ponendo, in via rispettivamente diretta e mediata, alcune norme sulla produzione giuridica. L’art. 10 c. 1, in particolare, stabilendo che l’ordinamento italiano «si conforma alla norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», integra il sistema delle fonti del diritto per mezzo del rinvio (c.d. formale, mobile o non recettizio) alle fonti-fatto, ovvero alle consuetudini, affermatesi nell’ordinamento inter-nazionale. Ciò significa che l’ordinamento nazionale si adegua in modo automatico a tutte le consuetudini che sorgono, nei loro elementi tipici (materiale, o dell’usus, e psicologico, ossia dell’opinio iuris ac necessita-tis), nel diritto che regola i rapporti tra Stati. E che per tale adattamento non è necessaria, salvo che in via meramente integrativa, l’adozione di provvedimenti ad hoc, essendo tale adeguamento automatico e cioè completo, continuo, immediato e diretto. Così configurato il rapporto tra l’ordinamento costituzionale italiano e le consuetudini di diritto internazionale, rimane da affrontare la que-stione relativa al rango gerarchico delle norme in tal modo introdotte nel sistema italiano delle fonti del diritto. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che se, per un verso, tali fonti «esterne» incontrano il li-mite invalicabile dei «principi supremi» dell’ordinamento costituzionale (sent. n. 48 del 1979), i quali rappresentano l’ultimo argine alla stessa re-visione costituzionale (sent. n. 1146 del 1988), d’altra parte, proprio per effetto del richiamo contenuto nell’art. 10 Cost., il diritto richiamato fun-ge da norma interposta, integrativa del parametro costituzionale, nei giu-dizi sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.