La storica sentenza n. 16 del 1978 (Redattore: Livio Paladin) ha riscritto i limiti di ammissibilità del referendum abrogativo. Mentre nelle prime decisioni (cfr. sentenze n. 10 del 1972 e n. 251 del 1975) assunte nell’esercizio della competenza a giudicare l’ammissibilità delle richieste referendarie, il giudice costituzionale si era rigorosamente attenuto al compito di verificare se gli atti da sottoporre alla consultazione popolare rientrassero o meno nelle categorie escluse dall’art. 75 c. 2 Cost. («leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali»), con la “sentenza Paladin” si va ben oltre le cause espresse d’inammissibilità individuando «quattro distinti complessi di ragioni» che, ricollegabili alla tutela di «valori di ordine costituzionale», configurano ipotesi implicite d’inammissibilità. Questo primo catalogo è stato presto reso più corposo dalle sentenze di ammissibilità che la Corte ha pronunciato nel corso degli anni. Al re-quisito dell’omogeneità della domanda referendaria, attinente alla sua formulazione, si sono aggiunti quelli della «coerenza», «chiarezza», «completezza», «univocità» (sentenze nn. 27 e 29 del 1981; sent. n. 27 del 1982); quello della «teleologica significanza» del quesito, ovvero dell’«evidenza del fine» perseguito (sentenza n. 29 del 1987, nonché la già cit. sentenza n. 47 del 1991); fino a quello della coerenza tra la nor-mativa di risulta e gli scopi soggettivi dei promotori (sentenza n. 29 del 1993). Per quanto poi riguarda i limiti collegati al contenuto degli atti sottoposti a referendum, ulteriori divieti elaborati dalla Corte attengono alle leggi «comunitariamente» vincolate (sentenze nn. 31, 41 e 45 del 2000). La sentenza n. 16 del 1978, insieme alla successiva giurisprudenza (così, infatti, le sent. nn 69 del 1978, 29 del 1987, 64 del 1990), conferma le opinioni dottrinali che sostenevano la natura di fonte del diritto del re-ferendum abrogativo, nel senso che esso, disponendo di una “potestà normativa diretta, anche se limitata all’abrogazione”, è qualificabile quale “atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria”.

I limiti di ammissibilità del referendum abrogativo / Abrescia M.. - STAMPA. - (2007), pp. 179-184.

I limiti di ammissibilità del referendum abrogativo

ABRESCIA, MICHELE
2007

Abstract

La storica sentenza n. 16 del 1978 (Redattore: Livio Paladin) ha riscritto i limiti di ammissibilità del referendum abrogativo. Mentre nelle prime decisioni (cfr. sentenze n. 10 del 1972 e n. 251 del 1975) assunte nell’esercizio della competenza a giudicare l’ammissibilità delle richieste referendarie, il giudice costituzionale si era rigorosamente attenuto al compito di verificare se gli atti da sottoporre alla consultazione popolare rientrassero o meno nelle categorie escluse dall’art. 75 c. 2 Cost. («leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali»), con la “sentenza Paladin” si va ben oltre le cause espresse d’inammissibilità individuando «quattro distinti complessi di ragioni» che, ricollegabili alla tutela di «valori di ordine costituzionale», configurano ipotesi implicite d’inammissibilità. Questo primo catalogo è stato presto reso più corposo dalle sentenze di ammissibilità che la Corte ha pronunciato nel corso degli anni. Al re-quisito dell’omogeneità della domanda referendaria, attinente alla sua formulazione, si sono aggiunti quelli della «coerenza», «chiarezza», «completezza», «univocità» (sentenze nn. 27 e 29 del 1981; sent. n. 27 del 1982); quello della «teleologica significanza» del quesito, ovvero dell’«evidenza del fine» perseguito (sentenza n. 29 del 1987, nonché la già cit. sentenza n. 47 del 1991); fino a quello della coerenza tra la nor-mativa di risulta e gli scopi soggettivi dei promotori (sentenza n. 29 del 1993). Per quanto poi riguarda i limiti collegati al contenuto degli atti sottoposti a referendum, ulteriori divieti elaborati dalla Corte attengono alle leggi «comunitariamente» vincolate (sentenze nn. 31, 41 e 45 del 2000). La sentenza n. 16 del 1978, insieme alla successiva giurisprudenza (così, infatti, le sent. nn 69 del 1978, 29 del 1987, 64 del 1990), conferma le opinioni dottrinali che sostenevano la natura di fonte del diritto del re-ferendum abrogativo, nel senso che esso, disponendo di una “potestà normativa diretta, anche se limitata all’abrogazione”, è qualificabile quale “atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria”.
2007
Il diritto costituzionale nelle giurisprudenza e nelle fonti
179
184
I limiti di ammissibilità del referendum abrogativo / Abrescia M.. - STAMPA. - (2007), pp. 179-184.
Abrescia M.
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