Tra gli atti fonte di rango primario, a competenza costituzionalmente riservata, si collocano i regolamenti parlamentari. L’art. 64 Cost. prevede espressamente che ciascuna Camera adotti il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’art. 72 Cost. rinvia ad essi la disciplina puntuale del procedimento di formazione delle leggi. Tali regolamenti, c.d. generali, sono espressione dell’autonomia organizzativa e funzionale che la Costituzione riconosce al Parlamento in quanto organo che proietta sul piano istituzionale, in modo diretto e immediato, la sovranità popolare. Questi atti sono però anche espressione di autonomia normativa in quanto la loro efficacia travalica i confini delle assemblee legislative regolando i rapporti di queste sia con altri organi costituzionali sia con soggetti terzi, estranei alle Camere. Le questioni di maggior rilievo che la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere in ordine ai regolamenti parlamentari si sono appun-tate sulla loro configurabilità quali norme parametro interposte nei giudizi sulla legittimità costituzionale formale delle leggi (a partire dalla sent. n. 9 del 1959) e quali autonomi oggetti del sindacato di costituzionalità (fin dalla sent. n. 154 del 1985). Relativamente alla prima questione, la Corte ha distinto l’ipotesi dell’immediata violazione di norme costituzionali (passibile di verifica in sede di giudizio di costituziona-lità) da quella della contrarietà a disposizioni regolamentari integrative (ritenendo che la loro osservanza fosse rimessa alle Camere stesse; cfr. sent. n. 78 del 1984). Sulla seconda questione, pur rinnovata la negazio-ne, in via generale, della sopravvivenza nel nuovo ordinamento costitu-zionale dell’antico dogma dell’insindacabilità degli interna corporis acta (v. anche la sent. n. 1150 del 1988), la Corte si è pronunciata nella sent. n. 154 del 1985 attribuendo al dominio parlamentare la verifica sulla legit-timità delle proprie disposizioni regolamentari.

I regolamenti parlamentari e la loro sindacabilità / Abrescia M.. - STAMPA. - (2007), pp. 153-160.

I regolamenti parlamentari e la loro sindacabilità

ABRESCIA, MICHELE
2007

Abstract

Tra gli atti fonte di rango primario, a competenza costituzionalmente riservata, si collocano i regolamenti parlamentari. L’art. 64 Cost. prevede espressamente che ciascuna Camera adotti il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’art. 72 Cost. rinvia ad essi la disciplina puntuale del procedimento di formazione delle leggi. Tali regolamenti, c.d. generali, sono espressione dell’autonomia organizzativa e funzionale che la Costituzione riconosce al Parlamento in quanto organo che proietta sul piano istituzionale, in modo diretto e immediato, la sovranità popolare. Questi atti sono però anche espressione di autonomia normativa in quanto la loro efficacia travalica i confini delle assemblee legislative regolando i rapporti di queste sia con altri organi costituzionali sia con soggetti terzi, estranei alle Camere. Le questioni di maggior rilievo che la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere in ordine ai regolamenti parlamentari si sono appun-tate sulla loro configurabilità quali norme parametro interposte nei giudizi sulla legittimità costituzionale formale delle leggi (a partire dalla sent. n. 9 del 1959) e quali autonomi oggetti del sindacato di costituzionalità (fin dalla sent. n. 154 del 1985). Relativamente alla prima questione, la Corte ha distinto l’ipotesi dell’immediata violazione di norme costituzionali (passibile di verifica in sede di giudizio di costituziona-lità) da quella della contrarietà a disposizioni regolamentari integrative (ritenendo che la loro osservanza fosse rimessa alle Camere stesse; cfr. sent. n. 78 del 1984). Sulla seconda questione, pur rinnovata la negazio-ne, in via generale, della sopravvivenza nel nuovo ordinamento costitu-zionale dell’antico dogma dell’insindacabilità degli interna corporis acta (v. anche la sent. n. 1150 del 1988), la Corte si è pronunciata nella sent. n. 154 del 1985 attribuendo al dominio parlamentare la verifica sulla legit-timità delle proprie disposizioni regolamentari.
2007
Il Diritto costituzionale nella giurisprudenza e nelle fonti
153
160
I regolamenti parlamentari e la loro sindacabilità / Abrescia M.. - STAMPA. - (2007), pp. 153-160.
Abrescia M.
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