1. L’evoluzione legislativa e l’applicabilità della reintegra nel posto di lavoro. – 2. Il giustificato motivo oggettivo: nozione ed estensione del sindacato giudiziale. – 3. La legge n. 183 del 2010: l’introduzione di limiti al sindacato giudiziale e di termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento. – 4. La riduzione delle tutele contro i licenziamenti: la legge n. 92 del 2012, l’ingiustificatezza qualificata e l’ambito di applicazione della tutela reale. – 5. Il d. lgs. n. 23 del 2015 ed il superamento della tutela reintegratoria. – 6. Segue: l’inidoneità e le altre ragioni concernenti la persona del lavoratore oggettivamente considerata. – 7. Segue: l’applicabilità della tutela reintegratoria ai licenziamenti oggettivi illeciti o non qualificabili come tali.
Zoli, C. (2015). I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla legge n. 604 del 1966 al d. lgs. n. 23 del 2015. Padova : Cedam.
I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla legge n. 604 del 1966 al d. lgs. n. 23 del 2015
ZOLI, CARLO
2015
Abstract
1. L’evoluzione legislativa e l’applicabilità della reintegra nel posto di lavoro. – 2. Il giustificato motivo oggettivo: nozione ed estensione del sindacato giudiziale. – 3. La legge n. 183 del 2010: l’introduzione di limiti al sindacato giudiziale e di termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento. – 4. La riduzione delle tutele contro i licenziamenti: la legge n. 92 del 2012, l’ingiustificatezza qualificata e l’ambito di applicazione della tutela reale. – 5. Il d. lgs. n. 23 del 2015 ed il superamento della tutela reintegratoria. – 6. Segue: l’inidoneità e le altre ragioni concernenti la persona del lavoratore oggettivamente considerata. – 7. Segue: l’applicabilità della tutela reintegratoria ai licenziamenti oggettivi illeciti o non qualificabili come tali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.