L’interdipendenza delle obbligazioni nella vendita conclusa per mezzo di un ‘procurator’. L'autore sottopone ad esame il caso di emptio venditio posta in essere dal procurator in qualità di compratore sulla base di un mandato speciale conferitogli dal proprio dominus negotii di cui spenda il nome contraendo col venditore. Tale contratto viene a costituire iusta causa ai fini dell'acquisto della proprietà (o, trattandosi di res mancipi, probabilmente del possesso ad usucapionem) sulla base dell'acquisto del possesso, direttamente al dominus, anche se ignorans, per mezzo della traditio compiuta dal venditore ancora al detto procurator che la riceva nomine domini. L'autore si sofferma poi sugli obblighi da compravendita che, nella loro reciproca interdipendenza, risultano sussistere in capo al procurator-compratore e al venditore, sicchè l'eventuale actio evictionis appare spettare direttamente al procurator, al quale il dominus ne potrà casomai chiedere, in base al mandato conferitogli, la cessione avverso il venditore. Infine, si sottolinea che quello esaminato non costituisce l'unico caso in cui un mandato al procurator intervenga a rafforzare la posizione di quest'ultimo. A tal fine si esaminano alcuni passi relativi alla concessione dell'actio ad exemplum quasi institoriae ove la questione si sposta sul piano della responsabilità del dominus negotii. In tali fonti appare evidente che il mandato speciale a compiere un determinato negozio giuridico, conferito al procurator dal dominus negotii, fa sì che sorga in capo a quest'ultimo una responsabilità adiettizia nei confronti del terzo che è a conoscenza di tale mandato.
F. Briguglio (2007). L’interdipendenza delle obbligazioni nella vendita conclusa per mezzo di un ‘procurator’. PADOVA : CEDAM.
L’interdipendenza delle obbligazioni nella vendita conclusa per mezzo di un ‘procurator’
BRIGUGLIO, FILIPPO
2007
Abstract
L’interdipendenza delle obbligazioni nella vendita conclusa per mezzo di un ‘procurator’. L'autore sottopone ad esame il caso di emptio venditio posta in essere dal procurator in qualità di compratore sulla base di un mandato speciale conferitogli dal proprio dominus negotii di cui spenda il nome contraendo col venditore. Tale contratto viene a costituire iusta causa ai fini dell'acquisto della proprietà (o, trattandosi di res mancipi, probabilmente del possesso ad usucapionem) sulla base dell'acquisto del possesso, direttamente al dominus, anche se ignorans, per mezzo della traditio compiuta dal venditore ancora al detto procurator che la riceva nomine domini. L'autore si sofferma poi sugli obblighi da compravendita che, nella loro reciproca interdipendenza, risultano sussistere in capo al procurator-compratore e al venditore, sicchè l'eventuale actio evictionis appare spettare direttamente al procurator, al quale il dominus ne potrà casomai chiedere, in base al mandato conferitogli, la cessione avverso il venditore. Infine, si sottolinea che quello esaminato non costituisce l'unico caso in cui un mandato al procurator intervenga a rafforzare la posizione di quest'ultimo. A tal fine si esaminano alcuni passi relativi alla concessione dell'actio ad exemplum quasi institoriae ove la questione si sposta sul piano della responsabilità del dominus negotii. In tali fonti appare evidente che il mandato speciale a compiere un determinato negozio giuridico, conferito al procurator dal dominus negotii, fa sì che sorga in capo a quest'ultimo una responsabilità adiettizia nei confronti del terzo che è a conoscenza di tale mandato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.