Nessuna delle due carte dei diritti fondamentali applicabili in Europa menziona esplicitamente il diritto dell’individuo di autodeterminare la fine della propria vita. Nulla è detto nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo, la quale prevede, anzi, che il diritto alla vita di ogni persona sia protetto dalla legge. E altrettanto silente è la Carta dei diritti dell’Unione europea, nonostante il suo carattere recente e la sua innovativa tassonomia dei diritti. Quest’ultima in realtà contiene un intero titolo dedicato alla dignità umana, ma esso comprende solo disposizioni che valorizzano e proteggono il bene della vita, quali il divieto di pena di morte (art. 2), il diritto all’integrità fisica e psichica (art. 3), la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (art. 4) e il divieto della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5). Sulla necessità o opportunità di poter concludere in maniera dignitosa la vita, anche la Carta dei diritti UE pudicamente tace. Ciò nonostante, il tema è sempre più ricorrente di fronte ai giudici nazionali ed europei ed ha costretto questi ultimi a prendere decisioni in un quadro regolamentare incompleto e frastagliato e nel contesto di un dibattito sociale e politico ancora incapace di trovare soluzioni condivise. Il contributo analizza la giurisprudenza europea in tema di decisioni di fine vita.
Pietro Manzini (2015). Le decisioni sulla fine della vita. Bologna : Il Mulino.
Le decisioni sulla fine della vita
MANZINI, PIETRO
2015
Abstract
Nessuna delle due carte dei diritti fondamentali applicabili in Europa menziona esplicitamente il diritto dell’individuo di autodeterminare la fine della propria vita. Nulla è detto nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo, la quale prevede, anzi, che il diritto alla vita di ogni persona sia protetto dalla legge. E altrettanto silente è la Carta dei diritti dell’Unione europea, nonostante il suo carattere recente e la sua innovativa tassonomia dei diritti. Quest’ultima in realtà contiene un intero titolo dedicato alla dignità umana, ma esso comprende solo disposizioni che valorizzano e proteggono il bene della vita, quali il divieto di pena di morte (art. 2), il diritto all’integrità fisica e psichica (art. 3), la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (art. 4) e il divieto della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5). Sulla necessità o opportunità di poter concludere in maniera dignitosa la vita, anche la Carta dei diritti UE pudicamente tace. Ciò nonostante, il tema è sempre più ricorrente di fronte ai giudici nazionali ed europei ed ha costretto questi ultimi a prendere decisioni in un quadro regolamentare incompleto e frastagliato e nel contesto di un dibattito sociale e politico ancora incapace di trovare soluzioni condivise. Il contributo analizza la giurisprudenza europea in tema di decisioni di fine vita.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.