La professione d'architetto e il settore dell'architettura sono oggetto della direttiva85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985. I titoli di studio che possono essere riconosciuti sulla base della Direttiva sono quelli previsti dall'articolo 11 della stessa o nella comunicazione prevista dall'art.7. La Direttiva non dà luogo, tuttavia, ad un'armonizzazione completa dei cicli di formazione in architettura. Possono quindi esistere altre formazioni, non conformi alla direttiva, ma assolutamente legali, Queste formazioni (ed i titoli che le comprovano) possono essere riconosciute sulla base dell'articolo 52 del trattato, interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata il 7 maggio 1991 nella causa C 340/89 "Vlassopoulou". Secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato membro ospitanti, quando riceve una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata da parte di un libero professionista migrante, autorizzato a tal fine nello Stato d'origine o di provenienza, è obbligato a tener conto dei diplomi, certificati, ed altri titoli di cui il migrante sia in possesso e della sua esperienza professionali. Se tali qualificazioni sono equivalenti a quelle prescritte nello Stato ospitante, l'architetto migrante deve essere autorizzato ad esercitarvi la professione. In caso contrario deve avere la possibilità di colmare le lacune della sua formazione. Ogni decisione amministrativa deve essere motivata e poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale che consenta di controllarne la conformità al diritto comunitario. Il riconoscimento previsto dalla direttiva (e quello fondato direttamente sull'articolo 52 del trattato CE) si applica unicamente ai diplomi ottenuti da un cittadino comunitario in uno Stato membro dell'Unione. Se diploma è stato ottenuto in uno Stato terzo il riconoscimento è facoltativo e compete ad ogni singolo Stato membro. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un diploma rilasciato da un paese terzo non obbliga gli altri Stati membri. II settore dell'architettura ed il regime giuridico della professione d'architetto (diritti, doveri, competenze, incompatibilità) sono definiti dalle disposizioni di legge nazionali dello Stato membro ospitante. Di conseguenza la posizione giuridica del migrante sarà quella dei professionisti che hanno ottenuto la loro qualificazione nello Stato membro ospitante. Da ciò può risultare che determinati poteri di cui disponga il migrante nello Stato membro d'origine o di provenienza non gli siano riconosciuti nello Stato ospitante.

A. Corlaita, A.C. Dell'Acqua, G. Praderio, P. Secondini (2005). ing. ed. arch. un progettista per l'Europa.

ing. ed. arch. un progettista per l'Europa

CORLAITA, ALBERTO;DELL'ACQUA, ADOLFO CESARE;PRADERIO, GIORGIO;SECONDINI, PIERO
2005

Abstract

La professione d'architetto e il settore dell'architettura sono oggetto della direttiva85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985. I titoli di studio che possono essere riconosciuti sulla base della Direttiva sono quelli previsti dall'articolo 11 della stessa o nella comunicazione prevista dall'art.7. La Direttiva non dà luogo, tuttavia, ad un'armonizzazione completa dei cicli di formazione in architettura. Possono quindi esistere altre formazioni, non conformi alla direttiva, ma assolutamente legali, Queste formazioni (ed i titoli che le comprovano) possono essere riconosciute sulla base dell'articolo 52 del trattato, interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata il 7 maggio 1991 nella causa C 340/89 "Vlassopoulou". Secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato membro ospitanti, quando riceve una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata da parte di un libero professionista migrante, autorizzato a tal fine nello Stato d'origine o di provenienza, è obbligato a tener conto dei diplomi, certificati, ed altri titoli di cui il migrante sia in possesso e della sua esperienza professionali. Se tali qualificazioni sono equivalenti a quelle prescritte nello Stato ospitante, l'architetto migrante deve essere autorizzato ad esercitarvi la professione. In caso contrario deve avere la possibilità di colmare le lacune della sua formazione. Ogni decisione amministrativa deve essere motivata e poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale che consenta di controllarne la conformità al diritto comunitario. Il riconoscimento previsto dalla direttiva (e quello fondato direttamente sull'articolo 52 del trattato CE) si applica unicamente ai diplomi ottenuti da un cittadino comunitario in uno Stato membro dell'Unione. Se diploma è stato ottenuto in uno Stato terzo il riconoscimento è facoltativo e compete ad ogni singolo Stato membro. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un diploma rilasciato da un paese terzo non obbliga gli altri Stati membri. II settore dell'architettura ed il regime giuridico della professione d'architetto (diritti, doveri, competenze, incompatibilità) sono definiti dalle disposizioni di legge nazionali dello Stato membro ospitante. Di conseguenza la posizione giuridica del migrante sarà quella dei professionisti che hanno ottenuto la loro qualificazione nello Stato membro ospitante. Da ciò può risultare che determinati poteri di cui disponga il migrante nello Stato membro d'origine o di provenienza non gli siano riconosciuti nello Stato ospitante.
2005
A. Corlaita, A.C. Dell'Acqua, G. Praderio, P. Secondini (2005). ing. ed. arch. un progettista per l'Europa.
A. Corlaita; A.C. Dell'Acqua; G. Praderio; P. Secondini
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/44291
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact