è agevole constatare come la collocazione dei delitti contro la libertà nel titolo dedicato alla tutela della persona non costituisca il precipitato di un’opzione del legislatore del ’30 volta ad incrementare lo spazio ideologico dell’individuo nella gerarchia dei valori penalmente tutelati, posto che, con ben altra prospettiva, la protezione di esso risulta particolarmente diluita in una «prevalenza del collettivo e dello statuale» , in ossequio alla matrice storico-culturale sottesa al varo del codice Rocco. Ciò che, peraltro, porta a registrare la schiacciante supremazia – nella Sezione II, dedicata ai «Delitti contro la libertà personale» – di un modello di incriminazione imperniato sulla condotta abusiva del pubblico ufficiale , rispetto al quale lo schema a forma libera del sequestro di persona sembra rivestire il ruolo di fattispecie di dimensione residuale, destinata a coprire spazi solo marginalmente degni di tutela.
Art. 605 c.p. Sequestro di persona
BONFIGLIOLI, ANTONIO
2010
Abstract
è agevole constatare come la collocazione dei delitti contro la libertà nel titolo dedicato alla tutela della persona non costituisca il precipitato di un’opzione del legislatore del ’30 volta ad incrementare lo spazio ideologico dell’individuo nella gerarchia dei valori penalmente tutelati, posto che, con ben altra prospettiva, la protezione di esso risulta particolarmente diluita in una «prevalenza del collettivo e dello statuale» , in ossequio alla matrice storico-culturale sottesa al varo del codice Rocco. Ciò che, peraltro, porta a registrare la schiacciante supremazia – nella Sezione II, dedicata ai «Delitti contro la libertà personale» – di un modello di incriminazione imperniato sulla condotta abusiva del pubblico ufficiale , rispetto al quale lo schema a forma libera del sequestro di persona sembra rivestire il ruolo di fattispecie di dimensione residuale, destinata a coprire spazi solo marginalmente degni di tutela.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.