Partendo dal presupposto che le problematiche del “fine-vita” sono solitamente studiate soprattutto sotto il profilo dei diritti, il saggio si propone di indagare viceversa la tematica nella prospettiva dei doveri costituzionali. In particolare, obiettivo delle riflessioni è di riflettere sulla configurabilità di un dovere costituzionale di mantenersi in vita (dovere alla vita), e sulle conseguenze che il riconoscimento di questo (ipotetico) dovere avrebbe rispetto alla ricostruzione di altre norme e/o principî costituzionali.La tesi sostenuta è che, se un implicito dovere alla vita potrebbe a certe condizioni essere ricostruito come “dovere strumentale” a partire dalla presenza degli altri specifici doveri di solidarietà previsti in Costituzione, limitando così anche le possibilità espansive del diritto alla vita, tali conclusioni potrebbero dirsi valide in generale, ma non necessariamente anche nelle particolari condizioni tipiche del “fine vita”. In queste ultime, infatti, la possibilità – costituzionalmente garantita ex art. 32 Cost. – di rifiutare trattamenti sanitarî parrebbe l’indice di un attenuarsi, in questo campo, della dimensione costituzionale dei doveri costituzionali del malato a vantaggio del suo diritto all’autodeterminazione, che potrebbe anche declinarsi nell’esercizio di un “diritto a lasciarsi morire”.

«Si deve pur (soprav) vivere»? Primi appunti su un dovere costituzionale del «fine vita»

PEDRINI, FEDERICO
2013

Abstract

Partendo dal presupposto che le problematiche del “fine-vita” sono solitamente studiate soprattutto sotto il profilo dei diritti, il saggio si propone di indagare viceversa la tematica nella prospettiva dei doveri costituzionali. In particolare, obiettivo delle riflessioni è di riflettere sulla configurabilità di un dovere costituzionale di mantenersi in vita (dovere alla vita), e sulle conseguenze che il riconoscimento di questo (ipotetico) dovere avrebbe rispetto alla ricostruzione di altre norme e/o principî costituzionali.La tesi sostenuta è che, se un implicito dovere alla vita potrebbe a certe condizioni essere ricostruito come “dovere strumentale” a partire dalla presenza degli altri specifici doveri di solidarietà previsti in Costituzione, limitando così anche le possibilità espansive del diritto alla vita, tali conclusioni potrebbero dirsi valide in generale, ma non necessariamente anche nelle particolari condizioni tipiche del “fine vita”. In queste ultime, infatti, la possibilità – costituzionalmente garantita ex art. 32 Cost. – di rifiutare trattamenti sanitarî parrebbe l’indice di un attenuarsi, in questo campo, della dimensione costituzionale dei doveri costituzionali del malato a vantaggio del suo diritto all’autodeterminazione, che potrebbe anche declinarsi nell’esercizio di un “diritto a lasciarsi morire”.
2013
Desafíos para los derechos de la persona ante el siglo XXI: Vida y Ciencia
377
384
F. Pedrini
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