Il presente progetto di ricerca si propone di analizzare gli elementi di novità che il Protocollo di Londra del 2002 ha inteso apportare al testo della Convenzione di Atene del 1974 in tema di responsabilità del vettore marittimo di persone. La disciplina di diritto uniforme si ispira a principi sensibilmente diversi da quelli che caratterizzano la normativa dettata dal codice della navigazione, differenziandosene in ragione dell'influsso della tradizionale concezione anglosassone, che colloca sul piano extracontrattuale la responsabilità del vettore marittimo, in senso nettamente sfavorevole per la posizione del passeggero. In tale prospettiva, la ricerca si rivolge ad un'analisi organica dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che, sul piano del diritto uniforme, si è realizzata a seguito del recente interevento normativo. In particolare, l'indagine verrà rivolta alla disamina dell'art. 3 della Convenzione di Atene che, nella sua attuale formulazione, distingue il regime di responsabilità del vettore a seconda che l'evento dannoso sia derivato o meno da un sinistro marittimo (shipping incident). L'intento è quello di verificare ed approfondire il contenuto della prova liberatoria che il vettore può fornire per esimersi da ogni forma di responsabilità. L'esatto inquadramento della tematica in esame richiede, altresì, l'analisi della previsione normativa che pone a carico del vettore l'obbligo di provvedere ad un'assicurazione o garanzia obbligatoria per i danni derivanti da morte o lesioni personali del passeggero. A norma del nuovo art. 4-bis.1 della Convenzione di Atene, infatti, il vettore che esegua il trasporto con nave battente bandiera di uno Stato contraente e legittimata a trasferire più di dodici persone, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa o un'analoga forma di garanzia finanziaria, a copertura della responsabilità conseguente ai danni subiti dal passeggero per morte o lesioni personali. L'approfondimento di tale specifica problematica appare senza dubbio necessario al fine di accertare quale atteggiamento sia stato assunto dalle compagnie di assicurazione, a fronte della previsione normativa sopra richiamata. L'indagine, infine, si inquadra nell'ambito della proposta di decisione 24 giugno 2003 con cui il Consiglio delle Comunità Europee ha manifestato l'intenzione di aderire, entro dicembre 2005, alla disciplina di diritto uniforme dettata dal nuovo Protocollo di londra del

A. Romagnoli (2005). Il regime di responsabilità del vettore marittimo di persone alla luce del nuovo Protocollo di Londra del 2002.

Il regime di responsabilità del vettore marittimo di persone alla luce del nuovo Protocollo di Londra del 2002

ROMAGNOLI, ALESSANDRA
2005

Abstract

Il presente progetto di ricerca si propone di analizzare gli elementi di novità che il Protocollo di Londra del 2002 ha inteso apportare al testo della Convenzione di Atene del 1974 in tema di responsabilità del vettore marittimo di persone. La disciplina di diritto uniforme si ispira a principi sensibilmente diversi da quelli che caratterizzano la normativa dettata dal codice della navigazione, differenziandosene in ragione dell'influsso della tradizionale concezione anglosassone, che colloca sul piano extracontrattuale la responsabilità del vettore marittimo, in senso nettamente sfavorevole per la posizione del passeggero. In tale prospettiva, la ricerca si rivolge ad un'analisi organica dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che, sul piano del diritto uniforme, si è realizzata a seguito del recente interevento normativo. In particolare, l'indagine verrà rivolta alla disamina dell'art. 3 della Convenzione di Atene che, nella sua attuale formulazione, distingue il regime di responsabilità del vettore a seconda che l'evento dannoso sia derivato o meno da un sinistro marittimo (shipping incident). L'intento è quello di verificare ed approfondire il contenuto della prova liberatoria che il vettore può fornire per esimersi da ogni forma di responsabilità. L'esatto inquadramento della tematica in esame richiede, altresì, l'analisi della previsione normativa che pone a carico del vettore l'obbligo di provvedere ad un'assicurazione o garanzia obbligatoria per i danni derivanti da morte o lesioni personali del passeggero. A norma del nuovo art. 4-bis.1 della Convenzione di Atene, infatti, il vettore che esegua il trasporto con nave battente bandiera di uno Stato contraente e legittimata a trasferire più di dodici persone, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa o un'analoga forma di garanzia finanziaria, a copertura della responsabilità conseguente ai danni subiti dal passeggero per morte o lesioni personali. L'approfondimento di tale specifica problematica appare senza dubbio necessario al fine di accertare quale atteggiamento sia stato assunto dalle compagnie di assicurazione, a fronte della previsione normativa sopra richiamata. L'indagine, infine, si inquadra nell'ambito della proposta di decisione 24 giugno 2003 con cui il Consiglio delle Comunità Europee ha manifestato l'intenzione di aderire, entro dicembre 2005, alla disciplina di diritto uniforme dettata dal nuovo Protocollo di londra del
2005
A. Romagnoli (2005). Il regime di responsabilità del vettore marittimo di persone alla luce del nuovo Protocollo di Londra del 2002.
A. Romagnoli
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