Nell’ambito dell’Unione Europea, la conciliazione, quale strumento di risoluzione delle controversie, ha già assunto da molti anni un ruolo di primaria importanza per il legislatore. Nell’ultimo periodo si è assistito ad un fiorire di iniziative e di discipline normative nelle quali la conciliazione riveste un’importanza fondamentale e, per certi aspetti, strategica nella gestione del contenzioso. Dopo una serie di provvedimenti nell’ambito del più ampio quadro della tutela del consumatore volti a rafforzarne il ruolo e l’accesso alla giustizia, la Commissione europea ha presentato in data 22 ottobre 2004 (n. 718) una Proposta di direttiva nella quale si mira alla realizzazione di un sistema stragiudiziale che consenta il raggiungimento di accordi conciliativi riconosciuti ed eseguibili nell’ambito di tutti i Paesi membri, valorizzando ed equiparando, così, tali tipi di decisioni a quelle scaturenti dai procedimenti giudiziari, anche con riferimento alla fase esecutiva dei provvedimenti. La citata Proposta di direttiva è inserita nel quadro del titolo IV sulla cooperazione giudiziaria civile e trova applicazione ad ogni controversia nella quale due o più parti siano assistite da un mediatore (conciliatore) per una composizione amichevole della controversia. Inoltre, tale proposta si trova in piena armonia con il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, il quale all’art. III-269, comma 2, lett. g) espressamente prevede che “Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:… lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie”, stabilendo alla lettera a) del medesimo comma “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione” Con particolare riferimento al mercato finanziario occorre soffermare l’attenzione sulla Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 la quale, in armonia con la filosofia del legislatore comunitario, prevede all’art. 53 che “gli Stati membri incoraggino l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative a prestazioni di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle controversie transfrontaliere”. Appare, quindi, evidente che, da questo punto di vista, la Direttiva si colloca in piena armonia all’interno di un alveo assai consolidato. In Italia, il riferimento ad “organismi esistenti” impone un immediato riferimento alle Camere di commercio nell’ambito del loro ruolo istituzione di regolazione del mercato e ciò per due ordini di ragioni: la prima è costituita dall’esistenza al loro interno su tutto il territorio nazionale di sportelli di conciliazione; la seconda è data dalla presenza, sempre al loro interno, di 44 borse merci. E’ evidente, però, che il riferimento ai “servizi di investimento” non si esaurisce alle borse merci delle Camere di commercio, ma ha una portata di gran lunga più ampia, infatti l’oggetto della Direttiva è quello di disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel prestare servizi o effettuare attività di investimento a titolo professionale nell’ambito di un mercato regolamentato e di un sistema multilaterale di negoziazione nell’ambito di una più ampia accezione di negoziazione organizzata. La particolare specializzazione della materia impone una specifica attenzione allo strumento di risoluzione delle controversie nascenti in questa materia, sia per la potenziale internazionalità della lite, sia per l’imprescindibile necessità di professionalità, efficacia e tempestività della gestione del con...
Soldati N. (2006). Le procedure di conciliazione nell'organizzazione delle borse merci. MILANO : Giuffré Editore S.p.A..
Le procedure di conciliazione nell'organizzazione delle borse merci
SOLDATI, NICOLA
2006
Abstract
Nell’ambito dell’Unione Europea, la conciliazione, quale strumento di risoluzione delle controversie, ha già assunto da molti anni un ruolo di primaria importanza per il legislatore. Nell’ultimo periodo si è assistito ad un fiorire di iniziative e di discipline normative nelle quali la conciliazione riveste un’importanza fondamentale e, per certi aspetti, strategica nella gestione del contenzioso. Dopo una serie di provvedimenti nell’ambito del più ampio quadro della tutela del consumatore volti a rafforzarne il ruolo e l’accesso alla giustizia, la Commissione europea ha presentato in data 22 ottobre 2004 (n. 718) una Proposta di direttiva nella quale si mira alla realizzazione di un sistema stragiudiziale che consenta il raggiungimento di accordi conciliativi riconosciuti ed eseguibili nell’ambito di tutti i Paesi membri, valorizzando ed equiparando, così, tali tipi di decisioni a quelle scaturenti dai procedimenti giudiziari, anche con riferimento alla fase esecutiva dei provvedimenti. La citata Proposta di direttiva è inserita nel quadro del titolo IV sulla cooperazione giudiziaria civile e trova applicazione ad ogni controversia nella quale due o più parti siano assistite da un mediatore (conciliatore) per una composizione amichevole della controversia. Inoltre, tale proposta si trova in piena armonia con il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, il quale all’art. III-269, comma 2, lett. g) espressamente prevede che “Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:… lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie”, stabilendo alla lettera a) del medesimo comma “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione” Con particolare riferimento al mercato finanziario occorre soffermare l’attenzione sulla Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 la quale, in armonia con la filosofia del legislatore comunitario, prevede all’art. 53 che “gli Stati membri incoraggino l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative a prestazioni di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle controversie transfrontaliere”. Appare, quindi, evidente che, da questo punto di vista, la Direttiva si colloca in piena armonia all’interno di un alveo assai consolidato. In Italia, il riferimento ad “organismi esistenti” impone un immediato riferimento alle Camere di commercio nell’ambito del loro ruolo istituzione di regolazione del mercato e ciò per due ordini di ragioni: la prima è costituita dall’esistenza al loro interno su tutto il territorio nazionale di sportelli di conciliazione; la seconda è data dalla presenza, sempre al loro interno, di 44 borse merci. E’ evidente, però, che il riferimento ai “servizi di investimento” non si esaurisce alle borse merci delle Camere di commercio, ma ha una portata di gran lunga più ampia, infatti l’oggetto della Direttiva è quello di disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel prestare servizi o effettuare attività di investimento a titolo professionale nell’ambito di un mercato regolamentato e di un sistema multilaterale di negoziazione nell’ambito di una più ampia accezione di negoziazione organizzata. La particolare specializzazione della materia impone una specifica attenzione allo strumento di risoluzione delle controversie nascenti in questa materia, sia per la potenziale internazionalità della lite, sia per l’imprescindibile necessità di professionalità, efficacia e tempestività della gestione del con...I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.