Il presente contributo intende approfondire il tema dell’attività del volo libero, con particolare riguardo alla individuazione del regime di responsabilità applicabile. L’attenzione è rivolta, in primo luogo, ad un esatto inquadramento giuridico della fattispecie, onde verificare se l'attività del volo libero svolta mediante l'uso di apparecchi biposto possa essere configurata quale contratto di trasporto aereo, con conseguente applicazione del regime di responsabilità vettoriale in capo al pilota per l’ipotesi di danni a persone o cose derivanti dall'impiego degli apparecchi in parola. Sul punto deve, infatti, rilevarsi come tale ultimo profilo non sia espressamente disciplinato dal d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133, recante il «Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo». L’indagine è condotta alla luce delle soluzioni accolte dalla giurisprudenza italiana e da quella francese sul tema. Viene offerto, altresì, uno studio sul regime di responsabilità del pilota e della scuola di volo con specifico riguardo all’ipotesi di danni occorsi all'allievo-pilota nel quadro del contratto di addestramento, nonchè relativamente all’ipotesi di danni occorsi a terzi sulla superficie e di danni da urto. Il contributo, inoltre, è corredato da note bibliografiche contenenti ampi riferimenti alle pronunce giurisprudenziali e alle opinioni della dottrina rinvenibili in materia, anche con riferimento alle soluzioni accolte in materia nell'ambito dell'ordinamento giuridico francese.

Volo libero e responsabilità civile

ROMAGNOLI, ALESSANDRA
2014

Abstract

Il presente contributo intende approfondire il tema dell’attività del volo libero, con particolare riguardo alla individuazione del regime di responsabilità applicabile. L’attenzione è rivolta, in primo luogo, ad un esatto inquadramento giuridico della fattispecie, onde verificare se l'attività del volo libero svolta mediante l'uso di apparecchi biposto possa essere configurata quale contratto di trasporto aereo, con conseguente applicazione del regime di responsabilità vettoriale in capo al pilota per l’ipotesi di danni a persone o cose derivanti dall'impiego degli apparecchi in parola. Sul punto deve, infatti, rilevarsi come tale ultimo profilo non sia espressamente disciplinato dal d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133, recante il «Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo». L’indagine è condotta alla luce delle soluzioni accolte dalla giurisprudenza italiana e da quella francese sul tema. Viene offerto, altresì, uno studio sul regime di responsabilità del pilota e della scuola di volo con specifico riguardo all’ipotesi di danni occorsi all'allievo-pilota nel quadro del contratto di addestramento, nonchè relativamente all’ipotesi di danni occorsi a terzi sulla superficie e di danni da urto. Il contributo, inoltre, è corredato da note bibliografiche contenenti ampi riferimenti alle pronunce giurisprudenziali e alle opinioni della dottrina rinvenibili in materia, anche con riferimento alle soluzioni accolte in materia nell'ambito dell'ordinamento giuridico francese.
2014
L'aria
201
252
A. Romagnoli
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