L’art. 220 TFUE sostituisce, sintentizzandoli in un’unica disposizione, gli artt. 302 – 304 del Trattato CE. Esso, pertanto, rinnova e rafforza la proiezione esterna dell’Unione, confermando lo spirito dei padri fondatori del processo di integrazione europea, che, già negli anni ’50 del secolo scorso, avevano pienamente compreso l'interdipendenza tra la dimensione europea e quella internazionale, maturando la consapevolezza che una risposta agli ostacoli alla pace, allo sviluppo, al benessere, alla democrazia ed alla stabilità in Europa avrebbe dovuto contemporaneamente perseguire gli stessi obiettivi “oltre” l'Europa, predisponendo, di conseguenza, un soggetto politico volto a ricercare un armonioso sviluppo economico e sociale al suo interno così come sul piano internazionale, in primis attraverso la cooperazione con le tradizionali organizzazioni internazionali. Detta collaborazione, che ha contraddistinto la prassi ultradecennale dell’azione esterna dell’Europa, è culminata nell’affermazione dell’impegno dell’Unione per un effective multilateralism, un impegno solennemente confermato e costituzionalizzato dal Trattato di Lisbona. Infatti, l’art. 21 TUE evidenzia ora che l’Unione “si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con … le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali”, incentivando “soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite”, avendo come ambizioso obiettivo quello di “promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale”. Il presente lavoro si prefigge di offrire una panoramica delle varie formule di collaborazione dell'Unione europea con le organizzazioni internazionali qualificate come "short of full membership", dunque diverse dall'adesione a pieno titolo ad un ente intergovernativo.

Articolo 220 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Commento

BARONCINI, ELISA
2014

Abstract

L’art. 220 TFUE sostituisce, sintentizzandoli in un’unica disposizione, gli artt. 302 – 304 del Trattato CE. Esso, pertanto, rinnova e rafforza la proiezione esterna dell’Unione, confermando lo spirito dei padri fondatori del processo di integrazione europea, che, già negli anni ’50 del secolo scorso, avevano pienamente compreso l'interdipendenza tra la dimensione europea e quella internazionale, maturando la consapevolezza che una risposta agli ostacoli alla pace, allo sviluppo, al benessere, alla democrazia ed alla stabilità in Europa avrebbe dovuto contemporaneamente perseguire gli stessi obiettivi “oltre” l'Europa, predisponendo, di conseguenza, un soggetto politico volto a ricercare un armonioso sviluppo economico e sociale al suo interno così come sul piano internazionale, in primis attraverso la cooperazione con le tradizionali organizzazioni internazionali. Detta collaborazione, che ha contraddistinto la prassi ultradecennale dell’azione esterna dell’Europa, è culminata nell’affermazione dell’impegno dell’Unione per un effective multilateralism, un impegno solennemente confermato e costituzionalizzato dal Trattato di Lisbona. Infatti, l’art. 21 TUE evidenzia ora che l’Unione “si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con … le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali”, incentivando “soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite”, avendo come ambizioso obiettivo quello di “promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale”. Il presente lavoro si prefigge di offrire una panoramica delle varie formule di collaborazione dell'Unione europea con le organizzazioni internazionali qualificate come "short of full membership", dunque diverse dall'adesione a pieno titolo ad un ente intergovernativo.
2014
Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea
1198
1201
E. Baroncini
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