Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative novità all’architettura istituzionale delle relazioni esterne dell’Unione europea (UE), al fine di accrescerne la coerenza, la visibilità, e l’efficacia e la continuità sulla scena internazionale. Una delle disposizioni essenziali in tal senso è l’art. 221 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che l’Europa venga rappresentata, presso i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali, da una rete di delegazioni dell’Unione. Si tratta della prima volta che il diritto primario europeo contempla espressamente e direttamente il diritto di legazione attivo dell’Unione sotto il profilo dell’insediamento, presso Paesi terzi ed organizzazioni internazionali, di proprie missioni diplomatiche permanenti, anche se l’art. 221 TFUE si innesta, consolidandola ed ampliandola, in una prassi pluridecennale della rappresentanza esterna del processo di integrazione europea. Infatti, con un semplice cambio di denominazione, e con la sintetica, ma inequivoca, definizione dell’ampia funzione di "rappresentare l’Unione", l’art. 221 TFUE ha disposto l’evoluzione di quelle che erano le missioni della Commissione europea in «delegazioni dell’Unione», una rinnovata struttura di sedi diplomatiche che, «coerentemente con l’impianto unitario adottato dal Trattato di Lisbona in materia di azione esterna» , sono chiamate ad assicurare la rappresentanza dell’Unione per tutte le politiche europee, dunque anche per la politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il presente lavoro si prefigge di illustrare la struttura, le funzioni e lo status delle nuove delegazioni della UE.

E. Baroncini (2014). Articolo 221 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Commento. Padova : CEDAM.

Articolo 221 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Commento

BARONCINI, ELISA
2014

Abstract

Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative novità all’architettura istituzionale delle relazioni esterne dell’Unione europea (UE), al fine di accrescerne la coerenza, la visibilità, e l’efficacia e la continuità sulla scena internazionale. Una delle disposizioni essenziali in tal senso è l’art. 221 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che l’Europa venga rappresentata, presso i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali, da una rete di delegazioni dell’Unione. Si tratta della prima volta che il diritto primario europeo contempla espressamente e direttamente il diritto di legazione attivo dell’Unione sotto il profilo dell’insediamento, presso Paesi terzi ed organizzazioni internazionali, di proprie missioni diplomatiche permanenti, anche se l’art. 221 TFUE si innesta, consolidandola ed ampliandola, in una prassi pluridecennale della rappresentanza esterna del processo di integrazione europea. Infatti, con un semplice cambio di denominazione, e con la sintetica, ma inequivoca, definizione dell’ampia funzione di "rappresentare l’Unione", l’art. 221 TFUE ha disposto l’evoluzione di quelle che erano le missioni della Commissione europea in «delegazioni dell’Unione», una rinnovata struttura di sedi diplomatiche che, «coerentemente con l’impianto unitario adottato dal Trattato di Lisbona in materia di azione esterna» , sono chiamate ad assicurare la rappresentanza dell’Unione per tutte le politiche europee, dunque anche per la politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il presente lavoro si prefigge di illustrare la struttura, le funzioni e lo status delle nuove delegazioni della UE.
2014
Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea
1201
1214
E. Baroncini (2014). Articolo 221 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Commento. Padova : CEDAM.
E. Baroncini
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