Nel contributo viene approfondita una delle principali novità introdotte dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della c.d. riforma Brunetta, rappresentata dalla nuova fisionomia assunta dal procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato. L'autore sottolinea la ratio dell'intervento, precisando che il legislatore, mosso dal duplice fine di garantire l’effettivo esercizio dell’azione disciplinare da parte del dirigente e/o dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD), e assicurare, al contempo, la celere definizione del procedimento, ha innanzitutto “vincolato” il suo titolare ad una sequenza di adempimenti prefissati per legge e ha, altresì, impresso al procedimento una serrata scansione temporale, tramite la fissazione di termini perentori. Si procede poi ad un più analitico esame dei diversi profili di novità attinenti alla previa conoscibilità del codice disciplinare - oggi direttamente affrontato e regolato dal Testo Unico (§ 2) - alla puntuale scansione del procedimento, differenziata in ragione della titolarità del medesimo e del tipo di sanzione applicabile (§ 3); alla rigida e perentoria scansione dei termini, incluso quello previsto per esercitare il diritto di difesa (§ 4); alle esigenze di efficienza della pubblica amministrazioni, ritenute tali da pretendere, oltre ad un’autonoma e peculiare regolazione delle diverse fasi del procedi-mento (§ 5 s.), pure l’esclusione del principio d’irrilevanza della sanzione decorso un biennio dalla sua applicazione; al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, ora più temperato, atteso che ove il primo abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria esso si attiva e si conclude anche nelle more del processo penale, mentre per le infrazioni di minor gravità non è possibile alcuna sospensione del procedimento (§ 7).

Il Procedimento disciplinare

MARTELLONI, FEDERICO
2013

Abstract

Nel contributo viene approfondita una delle principali novità introdotte dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della c.d. riforma Brunetta, rappresentata dalla nuova fisionomia assunta dal procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato. L'autore sottolinea la ratio dell'intervento, precisando che il legislatore, mosso dal duplice fine di garantire l’effettivo esercizio dell’azione disciplinare da parte del dirigente e/o dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD), e assicurare, al contempo, la celere definizione del procedimento, ha innanzitutto “vincolato” il suo titolare ad una sequenza di adempimenti prefissati per legge e ha, altresì, impresso al procedimento una serrata scansione temporale, tramite la fissazione di termini perentori. Si procede poi ad un più analitico esame dei diversi profili di novità attinenti alla previa conoscibilità del codice disciplinare - oggi direttamente affrontato e regolato dal Testo Unico (§ 2) - alla puntuale scansione del procedimento, differenziata in ragione della titolarità del medesimo e del tipo di sanzione applicabile (§ 3); alla rigida e perentoria scansione dei termini, incluso quello previsto per esercitare il diritto di difesa (§ 4); alle esigenze di efficienza della pubblica amministrazioni, ritenute tali da pretendere, oltre ad un’autonoma e peculiare regolazione delle diverse fasi del procedi-mento (§ 5 s.), pure l’esclusione del principio d’irrilevanza della sanzione decorso un biennio dalla sua applicazione; al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, ora più temperato, atteso che ove il primo abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria esso si attiva e si conclude anche nelle more del processo penale, mentre per le infrazioni di minor gravità non è possibile alcuna sospensione del procedimento (§ 7).
2013
Il nuovo diritto del lavoro. Volume Primo. Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
565
579
F. Martelloni
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