Nell’Unione Europea gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria, quali la mediazione e l’arbitrato, hanno già assunto da molti anni un ruolo di primaria importanza per il legislatore. Nell’ultimo periodo si è assistito ad un fiorire di iniziative e di discipline normative nelle quali la mediazione e l’arbitrato rivestono un’importanza fondamentale e, per certi aspetti, strategica nella gestione del contenzioso. Per quanto attiene ai mercati finanziari, occorre soffermare l’attenzione sulla Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, c.d. Direttiva Mifid, la quale, in armonia con la filosofia del legislatore comunitario, prevede all’art. 53 che “gli Stati membri incoraggino l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative a prestazioni di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle controversie transfrontaliere”. Appare, quindi, evidente che, da questo punto di vista, la Direttiva si colloca all’interno di un alveo normativo assai consolidato. In Italia, il riferimento ad “organismi esistenti” impone un immediato riferimento alle Camere di commercio nell’ambito del loro ruolo istituzionale di regolazione del mercato su tutto il territorio nazionale attraverso sportelli di conciliazione, organismi di mediazione e camere arbitrali, nonché agli organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della giustizia a cui è andato ad aggiungersi quello costituito presso la Consob, ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 con la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l’Arbitro Bancario Finanziario costituito ai sensi della Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 275, in attuazione dell’art. 128 bis del T.U.B., e del comunicato della Banca d’Italia del 18 giugno 2009. È chiaro che il riferimento ai “servizi di investimento” non si esaurisce, in base alla disciplina italiana, agli organismi di mediazione, ma ha una portata di gran lunga più ampia, arrivando ad interessare anche la Consob, quale autorità di regolamentazione del mercato finanziario nazionale; infatti, l’oggetto della Direttiva è quello di disciplinare le imprese la cui abituale attività consista nel prestare servizi, ovvero effettuare attività di investimento a titolo professionale nell’ambito di un mercato regolamentato e di un sistema multilaterale di negoziazione nell’ambito di una più ampia accezione di negoziazione organizzata. La particolare specializzazione della materia impone una specifica attenzione allo strumento di risoluzione delle controversie nascenti in questo ambito, sia per la potenziale internazionalità della lite, sia per l’imprescindibile necessità di professionalità, efficacia e tempestività della gestione del contenzioso, nonché per il coinvolgimento degli interessi di investitori-consumatori. In ambito comunitario, la regionalizzazione delle giurisdizioni statali civili crea ancora oggi, nonostante gli sforzi del legislatore, una mancanza di uniformità nella gestione delle liti e, talvolta, considerevoli costi di accesso alla giustizia, oltre che tempistiche assai differenti sul territorio, che, in taluni Paesi, si contraddistinguono per il loro carattere oltremodo patologico. La monofagia analizza il ruolo delle Autorità di settore nella regolamento delle controversie nell’ambito dei contratti bancari e finanziari con particolari riferimento al ruolo della Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e l’Arbitro Bancario finanziario, delineando i confini della disciplina ed evidenziandone le relative criticità. La monografia si conclude con un capitolo dedicato alla possibile applicazione della class action nell’ambito degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria.

Autorità di settore e organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie

SOLDATI, NICOLA
2013

Abstract

Nell’Unione Europea gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria, quali la mediazione e l’arbitrato, hanno già assunto da molti anni un ruolo di primaria importanza per il legislatore. Nell’ultimo periodo si è assistito ad un fiorire di iniziative e di discipline normative nelle quali la mediazione e l’arbitrato rivestono un’importanza fondamentale e, per certi aspetti, strategica nella gestione del contenzioso. Per quanto attiene ai mercati finanziari, occorre soffermare l’attenzione sulla Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, c.d. Direttiva Mifid, la quale, in armonia con la filosofia del legislatore comunitario, prevede all’art. 53 che “gli Stati membri incoraggino l’istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative a prestazioni di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle controversie transfrontaliere”. Appare, quindi, evidente che, da questo punto di vista, la Direttiva si colloca all’interno di un alveo normativo assai consolidato. In Italia, il riferimento ad “organismi esistenti” impone un immediato riferimento alle Camere di commercio nell’ambito del loro ruolo istituzionale di regolazione del mercato su tutto il territorio nazionale attraverso sportelli di conciliazione, organismi di mediazione e camere arbitrali, nonché agli organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della giustizia a cui è andato ad aggiungersi quello costituito presso la Consob, ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 con la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l’Arbitro Bancario Finanziario costituito ai sensi della Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 275, in attuazione dell’art. 128 bis del T.U.B., e del comunicato della Banca d’Italia del 18 giugno 2009. È chiaro che il riferimento ai “servizi di investimento” non si esaurisce, in base alla disciplina italiana, agli organismi di mediazione, ma ha una portata di gran lunga più ampia, arrivando ad interessare anche la Consob, quale autorità di regolamentazione del mercato finanziario nazionale; infatti, l’oggetto della Direttiva è quello di disciplinare le imprese la cui abituale attività consista nel prestare servizi, ovvero effettuare attività di investimento a titolo professionale nell’ambito di un mercato regolamentato e di un sistema multilaterale di negoziazione nell’ambito di una più ampia accezione di negoziazione organizzata. La particolare specializzazione della materia impone una specifica attenzione allo strumento di risoluzione delle controversie nascenti in questo ambito, sia per la potenziale internazionalità della lite, sia per l’imprescindibile necessità di professionalità, efficacia e tempestività della gestione del contenzioso, nonché per il coinvolgimento degli interessi di investitori-consumatori. In ambito comunitario, la regionalizzazione delle giurisdizioni statali civili crea ancora oggi, nonostante gli sforzi del legislatore, una mancanza di uniformità nella gestione delle liti e, talvolta, considerevoli costi di accesso alla giustizia, oltre che tempistiche assai differenti sul territorio, che, in taluni Paesi, si contraddistinguono per il loro carattere oltremodo patologico. La monofagia analizza il ruolo delle Autorità di settore nella regolamento delle controversie nell’ambito dei contratti bancari e finanziari con particolari riferimento al ruolo della Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e l’Arbitro Bancario finanziario, delineando i confini della disciplina ed evidenziandone le relative criticità. La monografia si conclude con un capitolo dedicato alla possibile applicazione della class action nell’ambito degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria.
2013
274
9788867800360
Soldati Nicola
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/190546
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