La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico un’apposita procedura per la riorganizzazione dei debiti degli imprenditori sotto soglia fallimentare, cioè dei soggetti che non possono fallire e che nemmeno possono beneficiare delle procedure di definizione della crisi previste dalla legge fallimentare, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) e il concordato preventivo (art. 160 L.F.) e ha esteso l’utilizzo di tale procedura anche in capo ai consumatori. Come si evince dallo stesso titolo della legge “disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” la nuova disciplina interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull’usura e l’estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999; dall’altro, in una più generale prospettiva preventiva, attraverso l’introduzione di una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali La composizione di tali crisi da sovraindebitamento assume, infatti, una portata generale, perché si applica a tutti i debitori non contemplati nell’art. 1 della legge fallimentare che, in caso di difficoltà finanziarie e patrimoniali, avevano unicamente la possibilità di definire i propri debiti attraverso un percorso stragiudiziale con i creditori. Ne consegue che con la legge n. 3 del 2012 è stata colmata quella lacuna del nostro ordinamento giuridico che vedeva una disparità di trattamento tra debitore fallibile da un lato e debitore non fallibile dall’altro, poiché riconosceva solo al primo la possibilità di beneficiare dell’esdebitazione. La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento era stata introdotta per la prima volta in Italia con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”. Successivamente in data 27 gennaio 2012 è stata emanata la citata Legge n. 3 (pubblicata in G.U. 30 gennaio 2012, n. 24), entrata in vigore il 29 febbraio 2012, che ha sostituito il decreto legge n. 212 del 2011 che non è stato convertito nella parte relativa alle norme sul sovraindebitamento ed è cosi l’unica legge oggi che prevede la composizione della crisi del debitore non fallibile sovraindebitato. Successivamente con il cd. decreto crescita bis, approvato il 4 ottobre 2012, ha integrato e corretto la legge n. 3 del 2012, introducendo una serie di misure in materia di composizione della crisi del consumatore da sovraindebitamento. allargargando ai soggetti con debiti contratti al di fuori dell'attività professionale e d'impresa la possibilità di giungere ad un accordo con i propri creditori e ciò in considerazione dell’attuale contesto di crisi economica che investe indifferentemente famiglie ed imprese. La composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) dei debiti di soggetti indebitati non fallibili che si collocava nella sua prima versione nell’alveo degli accordi di ristrutturazione dei debiti per poi subire, a seguito dell’ultimo intervento normativo, una trasformazione in chiave concordataria. La proposta può prevedere la possibilità di sospendere i pagamenti attraverso una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati (ad eccezione per i titolari di crediti impignorabili), nonché il blocco delle azioni esecutive su provvedimento del giudice (stand still) per 120 giorni nella fase di raggiungimento dell’accordo e il blocco delle azioni esecutive per un anno dalla data di omologazione (automatic stay). È, comunque, prevista sia la possibilità di revoca dell’accordo nel caso in cui il debitore effettui in ritardo i pagamenti dovuti al fisco, sia la possibilità di ricorrere alla risoluzione o all’annullamento qualora ricorrano determinate ipotesi che di seguito verranno esaminate. Il ruolo centrale nella disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento è stato affidato all’organismo di composizione della crisi al quale spettano numerose funzioni e che appare destinato a costituire il baricentro della procedura. Altresì, la legge n. 3 del 2012 contempla pesanti sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell’Organismo di composizione della crisi, tale previsione costituisce una novità assoluta nell’ambito della composizione della crisi.

Il sovraindebitamento del soggetto non fallibile e del consumatore. La liquidazione del patrimonio

SOLDATI, NICOLA
2013

Abstract

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico un’apposita procedura per la riorganizzazione dei debiti degli imprenditori sotto soglia fallimentare, cioè dei soggetti che non possono fallire e che nemmeno possono beneficiare delle procedure di definizione della crisi previste dalla legge fallimentare, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) e il concordato preventivo (art. 160 L.F.) e ha esteso l’utilizzo di tale procedura anche in capo ai consumatori. Come si evince dallo stesso titolo della legge “disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” la nuova disciplina interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull’usura e l’estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999; dall’altro, in una più generale prospettiva preventiva, attraverso l’introduzione di una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali La composizione di tali crisi da sovraindebitamento assume, infatti, una portata generale, perché si applica a tutti i debitori non contemplati nell’art. 1 della legge fallimentare che, in caso di difficoltà finanziarie e patrimoniali, avevano unicamente la possibilità di definire i propri debiti attraverso un percorso stragiudiziale con i creditori. Ne consegue che con la legge n. 3 del 2012 è stata colmata quella lacuna del nostro ordinamento giuridico che vedeva una disparità di trattamento tra debitore fallibile da un lato e debitore non fallibile dall’altro, poiché riconosceva solo al primo la possibilità di beneficiare dell’esdebitazione. La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento era stata introdotta per la prima volta in Italia con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”. Successivamente in data 27 gennaio 2012 è stata emanata la citata Legge n. 3 (pubblicata in G.U. 30 gennaio 2012, n. 24), entrata in vigore il 29 febbraio 2012, che ha sostituito il decreto legge n. 212 del 2011 che non è stato convertito nella parte relativa alle norme sul sovraindebitamento ed è cosi l’unica legge oggi che prevede la composizione della crisi del debitore non fallibile sovraindebitato. Successivamente con il cd. decreto crescita bis, approvato il 4 ottobre 2012, ha integrato e corretto la legge n. 3 del 2012, introducendo una serie di misure in materia di composizione della crisi del consumatore da sovraindebitamento. allargargando ai soggetti con debiti contratti al di fuori dell'attività professionale e d'impresa la possibilità di giungere ad un accordo con i propri creditori e ciò in considerazione dell’attuale contesto di crisi economica che investe indifferentemente famiglie ed imprese. La composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) dei debiti di soggetti indebitati non fallibili che si collocava nella sua prima versione nell’alveo degli accordi di ristrutturazione dei debiti per poi subire, a seguito dell’ultimo intervento normativo, una trasformazione in chiave concordataria. La proposta può prevedere la possibilità di sospendere i pagamenti attraverso una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati (ad eccezione per i titolari di crediti impignorabili), nonché il blocco delle azioni esecutive su provvedimento del giudice (stand still) per 120 giorni nella fase di raggiungimento dell’accordo e il blocco delle azioni esecutive per un anno dalla data di omologazione (automatic stay). È, comunque, prevista sia la possibilità di revoca dell’accordo nel caso in cui il debitore effettui in ritardo i pagamenti dovuti al fisco, sia la possibilità di ricorrere alla risoluzione o all’annullamento qualora ricorrano determinate ipotesi che di seguito verranno esaminate. Il ruolo centrale nella disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento è stato affidato all’organismo di composizione della crisi al quale spettano numerose funzioni e che appare destinato a costituire il baricentro della procedura. Altresì, la legge n. 3 del 2012 contempla pesanti sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell’Organismo di composizione della crisi, tale previsione costituisce una novità assoluta nell’ambito della composizione della crisi.
2013
Il fallimento e le procedure negoziali di soluzione della crisi
373
394
Soldati Nicola
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