Il piano di risanamento attestato è un nuovo istituto giuridico introdotto dalla riforma del diritto fallimentare all’art. 67, comma 3, lett. d), e poi, da ultimo, modificato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in legge con la legge n. 134 del 2012, che ha la finalità di offrire all’imprenditore in difficoltà economica possibili rimedi alternativi alla procedura fallimentare o alle altre procedure concorsuali; ha come primario obiettivo il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio finanziario della stessa attraverso un accordo con alcuni dei creditori, in particolare, quelli che costituiscono i principali interlocutori dell’impresa. La disciplina dei piani di risanamento attestati è assai scarna rispetto agli altri istituti di composizione negoziale della crisi, infatti, il citato riferimento all’art. 67 L.F. risulta essere integrato solamente dalle norme penalistiche di cui all’art. 217 bis e all’art. 236 bis L.F. e dall’art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che il piano di risanamento attestato non ha una sua disciplina organica poiché le norme dettate dal legislatore ne delineano solamente le sue caratteristiche essenziali. Per quanto riguarda il piano di risanamento previsto dall’art. 67, comma 3, lettera d), L.F. non è sancito il controllo o l’intervento del Tribunale e l’accordo si stipula tra il debitore e i suoi creditori. La scelta di utilizzare questo strumento si basa su alcuni e ben definiti elementi: dal punto di vista pratico, l’accordo risulta essere più semplice; mentre dal punto di vista procedurale, durante l’attuazione del piano, il debitore continua a gestire l’attività di impresa, sia per la parte ordinaria che per quella straordinaria, non sono previste sacrali forme di pubblicità, fatta eccezione per i creditori direttamente coinvolti nell’accordo, del pari, non è necessaria alcuna richiesta, autorizzazione, ovvero controllo da parte del tribunale, i finanziamenti erogati per l’attuazione del piano sono esentati da revocatoria, in caso di fallimento dell’impresa Il piano di risanamento attestato è un nuovo istituto giuridico introdotto dalla riforma del diritto fallimentare all’art. 67, comma 3, lett. d), e poi, da ultimo, modificato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in legge con la legge n. 134 del 2012, che ha la finalità di offrire all’imprenditore in difficoltà economica possibili rimedi alternativi alla procedura fallimentare o alle altre procedure concorsuali; ha come primario obiettivo il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio finanziario della stessa attraverso un accordo con alcuni dei creditori, in particolare, quelli che costituiscono i principali interlocutori dell’impresa.
Soldati Nicola (2013). I piani di risanamento attestati. milano : Gruppo 24 Ore.
I piani di risanamento attestati
SOLDATI, NICOLA
2013
Abstract
Il piano di risanamento attestato è un nuovo istituto giuridico introdotto dalla riforma del diritto fallimentare all’art. 67, comma 3, lett. d), e poi, da ultimo, modificato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in legge con la legge n. 134 del 2012, che ha la finalità di offrire all’imprenditore in difficoltà economica possibili rimedi alternativi alla procedura fallimentare o alle altre procedure concorsuali; ha come primario obiettivo il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio finanziario della stessa attraverso un accordo con alcuni dei creditori, in particolare, quelli che costituiscono i principali interlocutori dell’impresa. La disciplina dei piani di risanamento attestati è assai scarna rispetto agli altri istituti di composizione negoziale della crisi, infatti, il citato riferimento all’art. 67 L.F. risulta essere integrato solamente dalle norme penalistiche di cui all’art. 217 bis e all’art. 236 bis L.F. e dall’art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che il piano di risanamento attestato non ha una sua disciplina organica poiché le norme dettate dal legislatore ne delineano solamente le sue caratteristiche essenziali. Per quanto riguarda il piano di risanamento previsto dall’art. 67, comma 3, lettera d), L.F. non è sancito il controllo o l’intervento del Tribunale e l’accordo si stipula tra il debitore e i suoi creditori. La scelta di utilizzare questo strumento si basa su alcuni e ben definiti elementi: dal punto di vista pratico, l’accordo risulta essere più semplice; mentre dal punto di vista procedurale, durante l’attuazione del piano, il debitore continua a gestire l’attività di impresa, sia per la parte ordinaria che per quella straordinaria, non sono previste sacrali forme di pubblicità, fatta eccezione per i creditori direttamente coinvolti nell’accordo, del pari, non è necessaria alcuna richiesta, autorizzazione, ovvero controllo da parte del tribunale, i finanziamenti erogati per l’attuazione del piano sono esentati da revocatoria, in caso di fallimento dell’impresa Il piano di risanamento attestato è un nuovo istituto giuridico introdotto dalla riforma del diritto fallimentare all’art. 67, comma 3, lett. d), e poi, da ultimo, modificato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in legge con la legge n. 134 del 2012, che ha la finalità di offrire all’imprenditore in difficoltà economica possibili rimedi alternativi alla procedura fallimentare o alle altre procedure concorsuali; ha come primario obiettivo il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio finanziario della stessa attraverso un accordo con alcuni dei creditori, in particolare, quelli che costituiscono i principali interlocutori dell’impresa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.