L’istituto del concordato fallimentare è disciplinato in modo organico al capo VIII, Sezione II, agli articoli da 124 a 141 della legge n. 267 del 1942, come riformati dal D.lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2008). Il concordato è causa legale di cessazione del fallimento, è un atto negoziale di carattere costitutivo, col quale si sostituisce alla liquidazione fallimentare un accordo fra il fallito o un terzo (creditore o non) ed i creditori stessi, nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Questo istituto è stato significativamente riformato dal D.Lgs n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2008, che ne hanno previsto una disciplina tendenzialmente conforme a quella, già rinnovata, del concordato preventivo.
Soldati Nicola (2013). Concordato fallimentare. Milano : Gruppo 24 Ore.
Concordato fallimentare
SOLDATI, NICOLA
2013
Abstract
L’istituto del concordato fallimentare è disciplinato in modo organico al capo VIII, Sezione II, agli articoli da 124 a 141 della legge n. 267 del 1942, come riformati dal D.lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2008). Il concordato è causa legale di cessazione del fallimento, è un atto negoziale di carattere costitutivo, col quale si sostituisce alla liquidazione fallimentare un accordo fra il fallito o un terzo (creditore o non) ed i creditori stessi, nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Questo istituto è stato significativamente riformato dal D.Lgs n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2008, che ne hanno previsto una disciplina tendenzialmente conforme a quella, già rinnovata, del concordato preventivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.