La procedura fallimentare può essere per semplicità espositiva e organizzativa divisa in fasi. Dopo la sentenza che dichiara il fallimento dell’impresa, la prima fase che si apre è quella diretta all’apprensione dei beni del fallito e alla loro conservazione e amministrazione. Le previsioni normative che attengono a tale fase hanno un carattere prettamente organizzativo dell’attività degli organi della procedura e disegnano l’attività successiva alla dichiarazione del fallimento che comporta un pignoramento di tutti i beni del fallito e che necessita di una effettiva apprensione di tali beni per il soddisfacimento delle esigenze della procedura e per la tutela dei creditori che decideranno di insinuarsi al passivo del fallimento. L’atto prodromico di questa prima fase è rappresentato dall’apposizione dei sigilli che virtualmente si ha con la sentenza dichiarativa del fallimento e che segue ad essa. Dal punto di vista strettamente giuridico, in realtà, con tale sentenza il fallito è immediatamente spossessato dei propri beni e, quindi, ancora prima della formale apposizione dei sigilli che realizza l’indisponibilità degli stessi da parte del fallito, che conseguentemente non ne può più disporre. A questa prima fase della procedura seguono, poi, l’accertamento del passivo, l’accertamento dell’attivo, la liquidazione dell’attivo e il riparto dell’attivo tra i creditori insinuati al passivo del fallimento.
Soldati Nicola (2013). La custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari. Milano : Gruppo 24 Ore.
La custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari
SOLDATI, NICOLA
2013
Abstract
La procedura fallimentare può essere per semplicità espositiva e organizzativa divisa in fasi. Dopo la sentenza che dichiara il fallimento dell’impresa, la prima fase che si apre è quella diretta all’apprensione dei beni del fallito e alla loro conservazione e amministrazione. Le previsioni normative che attengono a tale fase hanno un carattere prettamente organizzativo dell’attività degli organi della procedura e disegnano l’attività successiva alla dichiarazione del fallimento che comporta un pignoramento di tutti i beni del fallito e che necessita di una effettiva apprensione di tali beni per il soddisfacimento delle esigenze della procedura e per la tutela dei creditori che decideranno di insinuarsi al passivo del fallimento. L’atto prodromico di questa prima fase è rappresentato dall’apposizione dei sigilli che virtualmente si ha con la sentenza dichiarativa del fallimento e che segue ad essa. Dal punto di vista strettamente giuridico, in realtà, con tale sentenza il fallito è immediatamente spossessato dei propri beni e, quindi, ancora prima della formale apposizione dei sigilli che realizza l’indisponibilità degli stessi da parte del fallito, che conseguentemente non ne può più disporre. A questa prima fase della procedura seguono, poi, l’accertamento del passivo, l’accertamento dell’attivo, la liquidazione dell’attivo e il riparto dell’attivo tra i creditori insinuati al passivo del fallimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.