Viene esaminata la struttura e la funzione del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c., e configurato dal legislatore come rito speciale, alternativo a quello ordinario di cognizione (sempre esperibile, per le medesime liti), per le sole controversie aventi ad oggetto somme di danaro, altri beni fungibili o consegna di cosa mobile determinata. Il procedimento è caratterizzato da una doppia fase: la prima, instaurata per iniziativa del creditore e diretta ad ottenere, senza il coinvolgimento del debitore, un decreto giudiziale di ingiunzione all’adempimento; la seconda, eventuale, su iniziativa dell’ingiunto, di opposizione al decreto, strutturata come un ordinario processo di cognizione, che sfocia in una sentenza destinata a sostituire il decreto ingiuntivo
elena zucconi galli fonseca (2012). Procedimento per ingiunzione. roma : Enciclopedia Treccani.
Procedimento per ingiunzione
ZUCCONI GALLI FONSECA, ELENA
2012
Abstract
Viene esaminata la struttura e la funzione del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c., e configurato dal legislatore come rito speciale, alternativo a quello ordinario di cognizione (sempre esperibile, per le medesime liti), per le sole controversie aventi ad oggetto somme di danaro, altri beni fungibili o consegna di cosa mobile determinata. Il procedimento è caratterizzato da una doppia fase: la prima, instaurata per iniziativa del creditore e diretta ad ottenere, senza il coinvolgimento del debitore, un decreto giudiziale di ingiunzione all’adempimento; la seconda, eventuale, su iniziativa dell’ingiunto, di opposizione al decreto, strutturata come un ordinario processo di cognizione, che sfocia in una sentenza destinata a sostituire il decreto ingiuntivoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.