L'autore affronta con originalità il tema relativo al conflitto tra misure di prevenzione antimafia e diritti dei terzi di buona fede. Si perviene alla conclusione che il principio dell’affidamento del terzo di buona fede opera, dunque, anche nella materia delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia, e costituisce quindi un limite alla confisca. La legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata ed integrata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e successive modificazioni, per essere conforme alla Costituzione, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta di Nizza, va interpretata nel senso che solo in presenza di una vera e comprovata intestazione fittizia o di una apparente vendita fittizia è legittimo sequestrare e confiscare un bene “apparentemente” di proprietà di un terzo, ma di fatto nella piena e sostanziale disponibilità dall’indiziato sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, essendo tra l’altro in questo caso il terzo estraneo al reato responsabile, ai fini dell’applicazione della pena della confisca, per avere consapevolmente acconsentito la intestazione o il trasferimento fittizio. In tutti gli altri casi in cui l’intestazione o il trasferimento risulta essere reale ed effettivo, invece, non è assolutamente ammesso sequestrare e confiscare il bene del terzo estraneo al reato e alla misura di prevenzione patrimoniale, altrimenti, si violerebbe sia il generale principio dell’affidamento del terzo di buona fede, sia il diritto dell’uomo alla sua proprietà, sia il diritto dell’uomo a non essere punito senza colpa, sia il diritto dell’uomo, garantito anche dall’art. 3 Cost., a non essere trattato in modo uguale in presenza di situazioni oggettivamente differenti, quali, da una parte, il terzo intestatario fittizio e, dall’altra, il terzo intestatario reale. L’actio in rem della confisca, infatti, non può assolutamente colpire beni di proprietà di terzi estranei al reato, a prescindere dal giudizio di responsabilità colposa di costoro nell’acquisto del bene, pena la violazione sia degli artt. 3, 25, comma 2° e 27, comma 1°, Cost., sia dei diritti dell’uomo riconosciuti dagli artt. 6, 7 e 8 della CEDU, sia degli artt. 48 e 49 della Carta di Nizza. La confisca di natura penale, infatti, in quanto punitiva e sanzionatoria, per essere applicabile nei confronti di beni di proprietà di terzi estranei ai fatti, necessita quantomeno dell’accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti terzi sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, pena la violazione dei principi di eguaglianza, della riserva penale di legge e della personalità della responsabilità penale enunciati dagli artt. 3, 25, comma 2° e 27, comma 1°, Cost., e 48 e 49 Carta di Nizza, sia dei diritti inviolabili dell’uomo di cui agli artt. 6, 7 e 8 della CEDU in relazione all’art. 117, comma 1°, Cost.

A. Riccio (2013). Diritto di proprietà e circolazione dei beni. Bologna : Zanichelli - Il Foro Italiano.

Diritto di proprietà e circolazione dei beni

RICCIO, ANGELO
2013

Abstract

L'autore affronta con originalità il tema relativo al conflitto tra misure di prevenzione antimafia e diritti dei terzi di buona fede. Si perviene alla conclusione che il principio dell’affidamento del terzo di buona fede opera, dunque, anche nella materia delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia, e costituisce quindi un limite alla confisca. La legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata ed integrata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e successive modificazioni, per essere conforme alla Costituzione, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta di Nizza, va interpretata nel senso che solo in presenza di una vera e comprovata intestazione fittizia o di una apparente vendita fittizia è legittimo sequestrare e confiscare un bene “apparentemente” di proprietà di un terzo, ma di fatto nella piena e sostanziale disponibilità dall’indiziato sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, essendo tra l’altro in questo caso il terzo estraneo al reato responsabile, ai fini dell’applicazione della pena della confisca, per avere consapevolmente acconsentito la intestazione o il trasferimento fittizio. In tutti gli altri casi in cui l’intestazione o il trasferimento risulta essere reale ed effettivo, invece, non è assolutamente ammesso sequestrare e confiscare il bene del terzo estraneo al reato e alla misura di prevenzione patrimoniale, altrimenti, si violerebbe sia il generale principio dell’affidamento del terzo di buona fede, sia il diritto dell’uomo alla sua proprietà, sia il diritto dell’uomo a non essere punito senza colpa, sia il diritto dell’uomo, garantito anche dall’art. 3 Cost., a non essere trattato in modo uguale in presenza di situazioni oggettivamente differenti, quali, da una parte, il terzo intestatario fittizio e, dall’altra, il terzo intestatario reale. L’actio in rem della confisca, infatti, non può assolutamente colpire beni di proprietà di terzi estranei al reato, a prescindere dal giudizio di responsabilità colposa di costoro nell’acquisto del bene, pena la violazione sia degli artt. 3, 25, comma 2° e 27, comma 1°, Cost., sia dei diritti dell’uomo riconosciuti dagli artt. 6, 7 e 8 della CEDU, sia degli artt. 48 e 49 della Carta di Nizza. La confisca di natura penale, infatti, in quanto punitiva e sanzionatoria, per essere applicabile nei confronti di beni di proprietà di terzi estranei ai fatti, necessita quantomeno dell’accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti terzi sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, pena la violazione dei principi di eguaglianza, della riserva penale di legge e della personalità della responsabilità penale enunciati dagli artt. 3, 25, comma 2° e 27, comma 1°, Cost., e 48 e 49 Carta di Nizza, sia dei diritti inviolabili dell’uomo di cui agli artt. 6, 7 e 8 della CEDU in relazione all’art. 117, comma 1°, Cost.
2013
I diritti fondamentali nell'Unione Europea la Carta di Nizza dopo il trattato di Lisbona
1115
1138
A. Riccio (2013). Diritto di proprietà e circolazione dei beni. Bologna : Zanichelli - Il Foro Italiano.
A. Riccio
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