Il contributo offre una lettura alternativa della giurisprudenza costituzionale sulla libertà di manifestazione del pensiero, attraverso l'analisi delle tecniche argomentate utilizzate dalla Corte costituzionale. L'articolo individua tre orientamenti del Giudice delle leggi: in una prima fase, con il richiamo ai cd. limiti naturali delle libertà costituzionali, la Corte costituzionale interpreta restrittivamente l'art. 21 Cost. attraverso l'utilizzo della tecnica dissociativa sulla disposizione costituzionale, mostrando un sostanziale avallo della legislazione penalistica relativa ai reati di opinione. In una seconda fase, il giudice delle leggi si libera del preludio “dissociativo” per effettuare direttamente il bilanciamento tra interessi in conflitto. In questi casi, una volta ricostruita attraverso un’indagine teleologico-oggettiva la ratio della norma di legge e, quindi, l’interesse perseguito dal legislatore, e aver quindi disegnato la particolare “topografia” del conflitto, la Corte “pesa” e sceglie l’interesse prevalente. La valutazione che la Corte compie è discrezionale e difficilmente prevedibile, e trova la propria giustificazione alla luce di una gerarchia di valori che vale per il solo caso deciso. Il terzo protocollo di giudizio inaugurato dalla giurisprudenza costituzionale, invece, ha un esito particolarmente garantista, perché utilizza la tecnica dissociativa sulle fattispecie legislative oggetto del giudizio, offrendo una lettura costituzionalmente orientata dei reati di opinione. Alla luce di tale disamina, il contributo rileva come la Corte abbia offerto un sindacato "debole" sulle delimitazioni operate dal legislatore, confermando la sua natura di giudice delle leggi piuttosto che di giudice (e custode) dei diritti.
C. Caruso (2012). Tecniche argomentative della Corte costituzionale e libertà di manifestazione del pensiero. BOLOGNA : ArchetipoLibri/Clueb.
Tecniche argomentative della Corte costituzionale e libertà di manifestazione del pensiero
CARUSO, CORRADO
2012
Abstract
Il contributo offre una lettura alternativa della giurisprudenza costituzionale sulla libertà di manifestazione del pensiero, attraverso l'analisi delle tecniche argomentate utilizzate dalla Corte costituzionale. L'articolo individua tre orientamenti del Giudice delle leggi: in una prima fase, con il richiamo ai cd. limiti naturali delle libertà costituzionali, la Corte costituzionale interpreta restrittivamente l'art. 21 Cost. attraverso l'utilizzo della tecnica dissociativa sulla disposizione costituzionale, mostrando un sostanziale avallo della legislazione penalistica relativa ai reati di opinione. In una seconda fase, il giudice delle leggi si libera del preludio “dissociativo” per effettuare direttamente il bilanciamento tra interessi in conflitto. In questi casi, una volta ricostruita attraverso un’indagine teleologico-oggettiva la ratio della norma di legge e, quindi, l’interesse perseguito dal legislatore, e aver quindi disegnato la particolare “topografia” del conflitto, la Corte “pesa” e sceglie l’interesse prevalente. La valutazione che la Corte compie è discrezionale e difficilmente prevedibile, e trova la propria giustificazione alla luce di una gerarchia di valori che vale per il solo caso deciso. Il terzo protocollo di giudizio inaugurato dalla giurisprudenza costituzionale, invece, ha un esito particolarmente garantista, perché utilizza la tecnica dissociativa sulle fattispecie legislative oggetto del giudizio, offrendo una lettura costituzionalmente orientata dei reati di opinione. Alla luce di tale disamina, il contributo rileva come la Corte abbia offerto un sindacato "debole" sulle delimitazioni operate dal legislatore, confermando la sua natura di giudice delle leggi piuttosto che di giudice (e custode) dei diritti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.