A partire da alcuni casi paradigmatici, l'articolo analizza il contributo dei giudici amministrativi alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero. La tradizionale idiosincrasia del giudice amministrativo rispetto alla tutela del diritto soggettivo contenuto del diritto di libertà sembra trovare una sostanziale conferma a causa della natura della giurisdizione speciale, fondata sulla distinzione, costituzionalmente rilevante ma incerta dal punto di vista teorico-generale, tra diritto soggettivo e interesse legittimo, e dunque tra la piena pretesa individuale e la situazione soggettiva degradata dall’atto amministrativo. Questa prospettiva sembra mutare con una diversa lettura del testo costituzionale. Ciascun diritto di libertà previsto in Costituzione, infatti, può essere concepito non solo secondo la classica formulazione del diritto soggettivo, ma anche quale vero e proprio sistema di libertà capace di sprigionare i propri riflessi assiologici sui diversi rami dell’ordinamento. In questo contesto, anche la giurisdizione amministrativa, in quanto istituzione di libertà, può svolgere una funzione attiva di realizzazione dei principi costituzionali.
Corrado Caruso (2012). Giudici amministrativi e libertà di manifestazione del pensiero tra diritti (soggettivi) e istituzioni (di libertà). TORINO : Giappichelli.
Giudici amministrativi e libertà di manifestazione del pensiero tra diritti (soggettivi) e istituzioni (di libertà)
CARUSO, CORRADO
2012
Abstract
A partire da alcuni casi paradigmatici, l'articolo analizza il contributo dei giudici amministrativi alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero. La tradizionale idiosincrasia del giudice amministrativo rispetto alla tutela del diritto soggettivo contenuto del diritto di libertà sembra trovare una sostanziale conferma a causa della natura della giurisdizione speciale, fondata sulla distinzione, costituzionalmente rilevante ma incerta dal punto di vista teorico-generale, tra diritto soggettivo e interesse legittimo, e dunque tra la piena pretesa individuale e la situazione soggettiva degradata dall’atto amministrativo. Questa prospettiva sembra mutare con una diversa lettura del testo costituzionale. Ciascun diritto di libertà previsto in Costituzione, infatti, può essere concepito non solo secondo la classica formulazione del diritto soggettivo, ma anche quale vero e proprio sistema di libertà capace di sprigionare i propri riflessi assiologici sui diversi rami dell’ordinamento. In questo contesto, anche la giurisdizione amministrativa, in quanto istituzione di libertà, può svolgere una funzione attiva di realizzazione dei principi costituzionali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.