La riforma del diritto societario ha inciso profondamento nell’ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata anche con riferimento all’istituto della denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., aprendo una netta dicotomia tra i diversi tipi di società di capitali nel ricorso a tale strumento di tutela, dicotomia espressamente desiderata dal legislatore, che, però, ha visto dottrina e giurisprudenza dividersi su fronti opposti in merito alla sua possibile applicabilità nella s.r.l. anche dopo la riforma. Come è noto, il controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali è una forma di autotutela delle minoranze contro gli illeciti operati dall’organo gestorio che consente l’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria all’interno della vita della società allo scopo di ripristinare la legalità dell’amministrazione della società stessa. L’art. 2409 c.c. prevede che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, ovvero a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale, o il ventesimo, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono denunziare i fatti al tribunale. La denuncia al tribunale costituisce la più energica forma di autotutela posta a disposizione dei soci nell’ordinamento societario, largamente diffusa nella pratica prima della riforma del diritto societario nelle società di piccole o medio piccole dimensioni. La tutela accordata dall’ordinamento in relazione all’operato degli amministratori ha come oggetto solamente una censura di legittimità attinente al rispetto delle norme di legge e di statuto regolatrici dell’attività degli am-ministratori stessi e non, invece, una censura di merito in relazione all’opportunità o convenienza delle operazioni dagli stessi condotte nell’esercizio delle loro funzioni gestionali. La grave irregolarità potenzialmente dannosa per la società o per una sua controllata costituisce il risultato di una condotta omissiva o commissiva dell’organo gestorio che integra una violazione di un dovere, generale o specifico, tale da pregiudicare il buon funzionamento della società, ovvero tale da pregiudicare la tutela e l’integrità del suo patrimonio.

Soldati N. (2012). La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.. PADOVA : Cedam.

La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.

SOLDATI, NICOLA
2012

Abstract

La riforma del diritto societario ha inciso profondamento nell’ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata anche con riferimento all’istituto della denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., aprendo una netta dicotomia tra i diversi tipi di società di capitali nel ricorso a tale strumento di tutela, dicotomia espressamente desiderata dal legislatore, che, però, ha visto dottrina e giurisprudenza dividersi su fronti opposti in merito alla sua possibile applicabilità nella s.r.l. anche dopo la riforma. Come è noto, il controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali è una forma di autotutela delle minoranze contro gli illeciti operati dall’organo gestorio che consente l’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria all’interno della vita della società allo scopo di ripristinare la legalità dell’amministrazione della società stessa. L’art. 2409 c.c. prevede che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, ovvero a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale, o il ventesimo, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono denunziare i fatti al tribunale. La denuncia al tribunale costituisce la più energica forma di autotutela posta a disposizione dei soci nell’ordinamento societario, largamente diffusa nella pratica prima della riforma del diritto societario nelle società di piccole o medio piccole dimensioni. La tutela accordata dall’ordinamento in relazione all’operato degli amministratori ha come oggetto solamente una censura di legittimità attinente al rispetto delle norme di legge e di statuto regolatrici dell’attività degli am-ministratori stessi e non, invece, una censura di merito in relazione all’opportunità o convenienza delle operazioni dagli stessi condotte nell’esercizio delle loro funzioni gestionali. La grave irregolarità potenzialmente dannosa per la società o per una sua controllata costituisce il risultato di una condotta omissiva o commissiva dell’organo gestorio che integra una violazione di un dovere, generale o specifico, tale da pregiudicare il buon funzionamento della società, ovvero tale da pregiudicare la tutela e l’integrità del suo patrimonio.
2012
La nuova società a responsabilità limitata
371
407
Soldati N. (2012). La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.. PADOVA : Cedam.
Soldati N.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/129468
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