Secondo gli autori il patto di famiglia, con il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda o la partecipazione societaria ai discendenti, costituisce un contratto a effetti reali risolutivamente condizionato all’adempimento del dovere di liquidazione delle quote ai legittimari e necessariamente aperto alla partecipazione di questi ultimi. Gli autori ipotizzano, inoltre, che il dovere di liquidazione delle quote ai legittimari che grava sui discendenti assegnatari dia origine a un’obbligazione indivisibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1316 e 1317 c.c., con risultati utili ai fini della stabilizzazione degli effetti successori del patto. In base a queste premesse, si ritiene che il patto di famiglia non costituisca un nuovo tipo contrattuale né una donazione, bensì una nuova fonte di rapporti obbligatori alternativa al testamento (e alla donazione) certamente assimilabile, quanto a contenuto ed effetti, alle liberalità ex art. 809 c.c. Gli autori ne concludono che con il patto di famiglia viene sancita in via definitiva l’inidoneità del diritto successorio alla gestione (competitiva) del passaggio generazionale della ricchezza produttiva, consentendo altresì di ricondurre il contenuto del patto nell’ambito dell’attività svolta dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa.
Aldo Alessandro Pellicanò, Maura Tampieri (2012). Contributo allo studio del patto di famiglia (diritti dei legittimari e continuità dell'impresa). PADOVA : Cedam.
Contributo allo studio del patto di famiglia (diritti dei legittimari e continuità dell'impresa)
PELLICANO', ALDO ALESSANDRO;TAMPIERI, MAURA
2012
Abstract
Secondo gli autori il patto di famiglia, con il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda o la partecipazione societaria ai discendenti, costituisce un contratto a effetti reali risolutivamente condizionato all’adempimento del dovere di liquidazione delle quote ai legittimari e necessariamente aperto alla partecipazione di questi ultimi. Gli autori ipotizzano, inoltre, che il dovere di liquidazione delle quote ai legittimari che grava sui discendenti assegnatari dia origine a un’obbligazione indivisibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1316 e 1317 c.c., con risultati utili ai fini della stabilizzazione degli effetti successori del patto. In base a queste premesse, si ritiene che il patto di famiglia non costituisca un nuovo tipo contrattuale né una donazione, bensì una nuova fonte di rapporti obbligatori alternativa al testamento (e alla donazione) certamente assimilabile, quanto a contenuto ed effetti, alle liberalità ex art. 809 c.c. Gli autori ne concludono che con il patto di famiglia viene sancita in via definitiva l’inidoneità del diritto successorio alla gestione (competitiva) del passaggio generazionale della ricchezza produttiva, consentendo altresì di ricondurre il contenuto del patto nell’ambito dell’attività svolta dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.