Il marchio colelttivo comunitario gode di una particolare disciplina anche per quanto riguarda gli impediemnti alla registrazione della domanda. Questa viene respinta anche nel caso in cui il regolamento d'uso sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume, se sia idonea ad indurre in errore il pubblico dei consumatori.

Articolo 66 del Regolamento 40/94: Rigetto della domanda / S. Guizzardi. - STAMPA. - (2004), pp. 306-306.

Articolo 66 del Regolamento 40/94: Rigetto della domanda

GUIZZARDI, SILVIA
2004

Abstract

Il marchio colelttivo comunitario gode di una particolare disciplina anche per quanto riguarda gli impediemnti alla registrazione della domanda. Questa viene respinta anche nel caso in cui il regolamento d'uso sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume, se sia idonea ad indurre in errore il pubblico dei consumatori.
2004
Commentario breve al diritto della concorrenza
306
306
Articolo 66 del Regolamento 40/94: Rigetto della domanda / S. Guizzardi. - STAMPA. - (2004), pp. 306-306.
S. Guizzardi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/121357
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