Il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato in conformità alla previsione contenuta all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, completando il quadro normativo della mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, fornisce una precisa disciplina dei costi della procedura di mediazione e determina le tariffe del servizio medesimo. Più precisamente, l’art. 16 del decreto integra e completa la disciplina delle indennità per il servizio di mediazione che erano state stabilite con le disposizioni generali contenute all’art. 17 del d.lgs. n. 28 del 2010. All’art. 17 era stata prevista la necessità di individuare con decreto del Ministero della giustizia l’ammontare minimo e massimo delle indennità, il meccanismo di calcolo, nonché le modalità di ripartizione da effettuarsi a carico delle parti con riferimento agli organismi pubblici; mentre, per quanto attiene agli organismi privati, l’art. 17 aveva indicato la necessità di stabilire i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte per l’approvazione da parte dell’organismo medesimo.
Soldati N. (2011). Con un consistente sconto fiscale aumenta l'appetibilità. MILANO : Gruppo 24 Ore.
Con un consistente sconto fiscale aumenta l'appetibilità
SOLDATI, NICOLA
2011
Abstract
Il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato in conformità alla previsione contenuta all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, completando il quadro normativo della mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, fornisce una precisa disciplina dei costi della procedura di mediazione e determina le tariffe del servizio medesimo. Più precisamente, l’art. 16 del decreto integra e completa la disciplina delle indennità per il servizio di mediazione che erano state stabilite con le disposizioni generali contenute all’art. 17 del d.lgs. n. 28 del 2010. All’art. 17 era stata prevista la necessità di individuare con decreto del Ministero della giustizia l’ammontare minimo e massimo delle indennità, il meccanismo di calcolo, nonché le modalità di ripartizione da effettuarsi a carico delle parti con riferimento agli organismi pubblici; mentre, per quanto attiene agli organismi privati, l’art. 17 aveva indicato la necessità di stabilire i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte per l’approvazione da parte dell’organismo medesimo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.