L'unità di ricerca di Bologna, coordinata da Filippo Briguglio, si propone di affrontare lo studio delle obbligazioni di garanzia contratte nelle diverse forme di adpromissio sotto la precipua angolazione della fiducia/fides. L'indagine prenderà le mosse da un approfondimento della fides nel suo sviluppo storico al fine di verificare se da essa derivi il sorgere della responsabilità del garante, tanto nella fidepromissio quanto nella fideiussio. La fides, infatti, sarebbe stata anticamente elevata a fonte di vincolo giuridico nell'ambito dei negozi intervenuti con stranieri e, dopo il riconoscimento della fidepromissio, sarebbe assurta per la prima volta a categoria giuridica, in quanto generante un vincolo, una responsabilità. Sotto questo profilo appare utile analizzare se l'«Entwicklung» della fides, da categoria etica a categoria giuridica, sia avvenuta esclusivamente nell'ambito di quelle forme di garanzia, quali la fidepromissio e la fideiussio, che tanto dal punto di vista terminologico, quanto nella formula stipulatoria, contengono un esplicito riferimento ad essa o se invece tale sviluppo sia avvenuto già in età più risalente. Va verificato, infatti, se nella sponsio principale, come in quella di garanzia lo «spondes-spondeo» potesse essere accompagnato da un «fide-mea», o se esso fosse implicito nel semplice spondeo, che costituiva l'assunzione del più intenso grado di responsabilità, almeno dal punto di vista morale, tanto nella coscienza del popolo quanto in quella delle classi elevate. Un altro aspetto delle garanzie personali dell'obbligazione in cui si ha l'emersione di una particolare rilevanza del vincolo fiduciario tra debitore principale e garante si ha in tema di regresso. Come è noto, infatti, le obbligazioni di garanzia nella forma primigenia della sponsio e della fidepromissio, hanno conosciuto un diritto di regresso che trovava la propria eziologia semplicemente sulla base del mero rapporto obbligatorio di garanzia, vale a dire indipendentemente da qualunque altro negozio giuridico sotteso ad esso. L'origine di tale diritto è da ricercare nel particolare legame economico-sociale che si instaurava tra debitore principale e garante, ben delineabile seguendo la terminologia di Max Weber, delle « Erwartungsstrukturen ». Il rapporto tra essi esistente, privo di una qualificazione giuridica, trovava probabilmente una tutela nel riconoscimento di quelle norme sociali che si basavano sulla « fides-pistis », vale a dire sull'aspettativa che una persona ripone nell'altrui comportamento. Si tratta, dunque del rispetto di quei doveri di reciproca lealtà e correttezza negoziale che, a differenza di quanto accadeva nel mondo ellenico, - ove, secondo Aristotele, per alcuni rapporti creati sulla base della fiducia « kata pistin » non vi erano azioni giudiziarie possibili - in Roma, invece, hanno trovato una tutela processuale. Questa particolare connotazione economico-sociale propria del rapporto di garanzia, ha ricoperto probabilmente un ruolo non marginale nel momento in cui si è sentita l'esigenza di una giuridificazione di tali doveri sociali e d'amicizia. La legge è così subentrata a quel tipo di sanzione che prima, forse, era unicamente costituita dalla pressione sociale e dal pericolo di emarginazione che gravava sul debitore principale. Il taglio che si intende dare al lavoro è quello che si ispira al metodo storico-comparatistico. In questa direzione, si intende svolgere un'indagine diacronica delle problematiche giuridiche e metagiuridiche connesse con la rilevanza del vincolo fiduciario nelle garanzie personali dell'obbligazione, al fine di verificare se e in quale misura tale incidenza sia riscontrabile anche nelle corrispondenti figure di garanzia personale dei moderni ordinamenti giuridici.

Il fenomeno fiduciario tra diritto romano e tradizione civilistica / Leo Peppe; F. Briguglio; (Responsabile Unità di Bologna). - (2005).

Il fenomeno fiduciario tra diritto romano e tradizione civilistica.

BRIGUGLIO, FILIPPO
2005

Abstract

L'unità di ricerca di Bologna, coordinata da Filippo Briguglio, si propone di affrontare lo studio delle obbligazioni di garanzia contratte nelle diverse forme di adpromissio sotto la precipua angolazione della fiducia/fides. L'indagine prenderà le mosse da un approfondimento della fides nel suo sviluppo storico al fine di verificare se da essa derivi il sorgere della responsabilità del garante, tanto nella fidepromissio quanto nella fideiussio. La fides, infatti, sarebbe stata anticamente elevata a fonte di vincolo giuridico nell'ambito dei negozi intervenuti con stranieri e, dopo il riconoscimento della fidepromissio, sarebbe assurta per la prima volta a categoria giuridica, in quanto generante un vincolo, una responsabilità. Sotto questo profilo appare utile analizzare se l'«Entwicklung» della fides, da categoria etica a categoria giuridica, sia avvenuta esclusivamente nell'ambito di quelle forme di garanzia, quali la fidepromissio e la fideiussio, che tanto dal punto di vista terminologico, quanto nella formula stipulatoria, contengono un esplicito riferimento ad essa o se invece tale sviluppo sia avvenuto già in età più risalente. Va verificato, infatti, se nella sponsio principale, come in quella di garanzia lo «spondes-spondeo» potesse essere accompagnato da un «fide-mea», o se esso fosse implicito nel semplice spondeo, che costituiva l'assunzione del più intenso grado di responsabilità, almeno dal punto di vista morale, tanto nella coscienza del popolo quanto in quella delle classi elevate. Un altro aspetto delle garanzie personali dell'obbligazione in cui si ha l'emersione di una particolare rilevanza del vincolo fiduciario tra debitore principale e garante si ha in tema di regresso. Come è noto, infatti, le obbligazioni di garanzia nella forma primigenia della sponsio e della fidepromissio, hanno conosciuto un diritto di regresso che trovava la propria eziologia semplicemente sulla base del mero rapporto obbligatorio di garanzia, vale a dire indipendentemente da qualunque altro negozio giuridico sotteso ad esso. L'origine di tale diritto è da ricercare nel particolare legame economico-sociale che si instaurava tra debitore principale e garante, ben delineabile seguendo la terminologia di Max Weber, delle « Erwartungsstrukturen ». Il rapporto tra essi esistente, privo di una qualificazione giuridica, trovava probabilmente una tutela nel riconoscimento di quelle norme sociali che si basavano sulla « fides-pistis », vale a dire sull'aspettativa che una persona ripone nell'altrui comportamento. Si tratta, dunque del rispetto di quei doveri di reciproca lealtà e correttezza negoziale che, a differenza di quanto accadeva nel mondo ellenico, - ove, secondo Aristotele, per alcuni rapporti creati sulla base della fiducia « kata pistin » non vi erano azioni giudiziarie possibili - in Roma, invece, hanno trovato una tutela processuale. Questa particolare connotazione economico-sociale propria del rapporto di garanzia, ha ricoperto probabilmente un ruolo non marginale nel momento in cui si è sentita l'esigenza di una giuridificazione di tali doveri sociali e d'amicizia. La legge è così subentrata a quel tipo di sanzione che prima, forse, era unicamente costituita dalla pressione sociale e dal pericolo di emarginazione che gravava sul debitore principale. Il taglio che si intende dare al lavoro è quello che si ispira al metodo storico-comparatistico. In questa direzione, si intende svolgere un'indagine diacronica delle problematiche giuridiche e metagiuridiche connesse con la rilevanza del vincolo fiduciario nelle garanzie personali dell'obbligazione, al fine di verificare se e in quale misura tale incidenza sia riscontrabile anche nelle corrispondenti figure di garanzia personale dei moderni ordinamenti giuridici.
2005
2005
Il fenomeno fiduciario tra diritto romano e tradizione civilistica / Leo Peppe; F. Briguglio; (Responsabile Unità di Bologna). - (2005).
Leo Peppe; F. Briguglio; (Responsabile Unità di Bologna)
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/119006
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