Il d.lgs. n. 39 del 2010 compie un’attuazione quanto mai stringata delle disposizioni che la direttiva 2006/43/CE dedica ai rapporti con i Paesi terzi. In particolare, il decreto legislativo concentra in un’unica e sintetica disposizione, l’art. 36, sia la questione della definizione dell’equivalenza dei sistemi di revisione legale dei Paesi terzi alla normativa europea – disciplinata nell’art. 46, direttiva 2006/43/CE- sia il tema della cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi, contemplato dall’art. 47, direttiva 2006/43/CE. Riguardo quest’ultimo aspetto, l’art. 36 prevede, molto laconicamente, la stipulazione di «accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità di indagini e sanzioni del Paese terzo». Tuttavia, occorre non farsi trarre in inganno dal tono dimesso e dallo spazio marginale riservato dal legislatore italiano agli accordi con i Paesi terzi. L’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2010, infatti, deve essere letto congiuntamente al già richiamato art. 47, direttiva 2006/43/CE, il quale disciplina ampiamente l’interazione che le autorità europee devono avere con quelle dei Paesi terzi ed il tipo di accordi che, a tal fine, devono essere conclusi. Al momento nel quale si scrive (dicembre 2011), le autorità italiane non hanno ancora dato alcun seguito a tale profilo di cooperazione internazionale dell’art. 36. Risulta, pertanto, necessario, dopo aver illustrato quanto prescritto dall’art. 47, direttiva 2006/43/CE e reso conto dell’attività esecutiva posta in essere dalla Commissione europea, presentare i – pochi – accordi sinora stipulati da alcuni Paesi europei con le autorità degli Stati terzi, poiché si tratta del contesto giuridico nel quale le autorità italiane dovranno muoversi per dare piena attuazione all’importante cooperazione internazionale voluta dal legislatore europeo per garantire la massima efficacia ed adeguatezza dell’attività della revisione legale. Il commento all'art. 36 include, quindi, una disamina degli accordi sinora noti tra autorità degli Stati membri dell'Unione -segnatamente quella britannica e quella tedesca- ed autorità di Paesi extra UE -ossia USA e Svizzera- unitamente all'analisi del dibattito riguardo il tipo di intese che gli enti di vigilanza europei dovrebbero stipulare in futuro per rispettare appieno la disciplina dell'Unione in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 36 – Deroghe in caso di equivalenza - del d.lsg. 27 gennaio 2010 n. 39

BARONCINI, ELISA
2012

Abstract

Il d.lgs. n. 39 del 2010 compie un’attuazione quanto mai stringata delle disposizioni che la direttiva 2006/43/CE dedica ai rapporti con i Paesi terzi. In particolare, il decreto legislativo concentra in un’unica e sintetica disposizione, l’art. 36, sia la questione della definizione dell’equivalenza dei sistemi di revisione legale dei Paesi terzi alla normativa europea – disciplinata nell’art. 46, direttiva 2006/43/CE- sia il tema della cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi, contemplato dall’art. 47, direttiva 2006/43/CE. Riguardo quest’ultimo aspetto, l’art. 36 prevede, molto laconicamente, la stipulazione di «accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità di indagini e sanzioni del Paese terzo». Tuttavia, occorre non farsi trarre in inganno dal tono dimesso e dallo spazio marginale riservato dal legislatore italiano agli accordi con i Paesi terzi. L’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2010, infatti, deve essere letto congiuntamente al già richiamato art. 47, direttiva 2006/43/CE, il quale disciplina ampiamente l’interazione che le autorità europee devono avere con quelle dei Paesi terzi ed il tipo di accordi che, a tal fine, devono essere conclusi. Al momento nel quale si scrive (dicembre 2011), le autorità italiane non hanno ancora dato alcun seguito a tale profilo di cooperazione internazionale dell’art. 36. Risulta, pertanto, necessario, dopo aver illustrato quanto prescritto dall’art. 47, direttiva 2006/43/CE e reso conto dell’attività esecutiva posta in essere dalla Commissione europea, presentare i – pochi – accordi sinora stipulati da alcuni Paesi europei con le autorità degli Stati terzi, poiché si tratta del contesto giuridico nel quale le autorità italiane dovranno muoversi per dare piena attuazione all’importante cooperazione internazionale voluta dal legislatore europeo per garantire la massima efficacia ed adeguatezza dell’attività della revisione legale. Il commento all'art. 36 include, quindi, una disamina degli accordi sinora noti tra autorità degli Stati membri dell'Unione -segnatamente quella britannica e quella tedesca- ed autorità di Paesi extra UE -ossia USA e Svizzera- unitamente all'analisi del dibattito riguardo il tipo di intese che gli enti di vigilanza europei dovrebbero stipulare in futuro per rispettare appieno la disciplina dell'Unione in materia di tutela dei dati personali.
2012
Commentario T.U.F. - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni
2100
2114
E. Baroncini
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